Art. 85 
  (Composizione e nomina dell'organo straordinario di liquidazione) 
1. Per i comuni  con  popolazione  sino  a  5.000  abitanti  l'organo
   straordinario  di  liquidazione  e'   composto   da   un   singolo
   commissario; per i  comuni  con  popolazione  superiore  ai  5.000
   abitanti e per le province l'organo straordinario di  liquidazione
   e' composto da una commissione di tre membri. 
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente della  Repubblica
   su proposta del Ministro dell'interno. 
3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono
   le incompatibilita' di cui all'articolo 102.