Art. 85 (Composizione e nomina dell'organo straordinario di liquidazione) 1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione e' composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione e' composto da una commissione di tre membri. 2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. 3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilita' di cui all'articolo 102.