Art. 86 
      (Attribuzioni dell'organo straordinario di liquidazione) 
1. L'organo straordinario di liquidazione provvede alla: 
   a) rilevazione, gestione e liquidazione dell'indebitamento 
      pregresso; 
   b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai 
      fini  del  risanamento  anche  mediante  alienazione  dei  beni
      patrimoniali. 
2. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 1,  lettera  a),  l'organo
   straordinario   di   liquidazione   provvede   alla    rilevazione
   dell'indebitamento mediante la ricognizione dei residui passivi  e
   la formazione della  massa  passiva,  includendo  nella  stessa  i
   debiti di bilancio e quelli fuori bilancio riconosciuti  legittimi
   ai sensi dell'articolo 37. L'organo  straordinario  include  nella
   massa passiva anche i debiti derivanti dalle  procedure  esecutive
   estinte ai sensi dell'articolo 81, comma 1, ed  e'  autorizzato  a
   transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali in atto. 
3. Al fine di assicurare il completo risanamento dei debiti pregressi
   dell'ente   locale   dissestato    l'organo    straordinario    di
   liquidazione, in deroga alle norme vigenti  e  ferme  restando  le
   responsabilita',  inserisce  nella  massa  passiva  con   motivata
   deliberazione: 
   a) i debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990 e non 
      compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente
      locale; 
   b) i debiti fuori bilancio sorti dopo il 12 giugno 1990, 
      rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 12-bis,  comma
      4, del decreto-legge 12 gennaio  1991,  n.  6  convertito,  con
      modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80,  non  compresi
      nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale. 
4. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 1,  lettera  b),  l'organo
   straordinario  di  liquidazione  provvede  all'accertamento  della
   massa attiva ed  alla  acquisizione  alla  stessa  di  residui  da
   riscuotere, di ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati
   dall'ente, di  proventi  derivanti  da  alienazione  di  beni  del
   patrimonio disponibile, dell'eventuale contributo dello  Stato  di
   cui all'articolo 89 e di altre entrate. 
5. Non   compete    all'organo    straordinario    di    liquidazione
   l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a
   gestione vincolata  ed  alla  attivazione  di  mutui  passivi  per
   investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese. 
6. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale  o
   all'erario, l'organo straordinario di liquidazione  provvede  alla
   denuncia dei fatti alla Procura  regionale  presso  la  Corte  dei
   conti ed alla  relativa  segnalazione  al  Ministero  dell'interno
   tramite le prefetture. 
 
           Nota all'art. 86:
             -   Il   testo   dell'art.   12-bis   del   D.L.  6/1989
          (Disposizioni urgenti in favore degli enti  locali  per  il
          1991), e' il seguente:
             "Art.  12-bis (Riconoscimento di debiti fuori bilancio).
          - 1. Il termine, perentorio ed a  pena  di  decadenza,  per
          l'adozione  della deliberazione di riconoscimento di debiti
          fuori bilancio e' fissato, in via definitiva, al 15  luglio
          1991.
             2.  Al  riconoscimento  provvede il consiglio comunale o
          provinciale, secondo le disposizioni contenute nell'art. 24
          del decreto-legge 2 marzo  1989,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 24 aprile 1989, n. 144, per le
          opere, le forniture di beni,  di  servizi,  di  prestazioni
          ordinate  o  per  pendenze  comunque  costituite  in  epoca
          antecedente all'entrata in  vigore  della  legge  8  giugno
          1990,  n.  142. La durata massima della rateizzazione e' di
          tre anni finanziari.
             3. Per le opere, le forniture  di  beni  e  servizi,  le
          prestazioni  ordinate o per le pendenze comunque costituite
          in epoca successiva al 12  giugno  1990,  si  applicano  le
          disposizioni  dell'art.  23 del decreto-legge 2 marzo 1989,
          n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          1989, n. 144.
             4. I termini di cui ai commi 1 e 2 non si  applicano  ai
          debiti fuori bilancio derivanti da:
                a) sentenze passate in giudicato;
                b)   copertura  di  disavanzi  di  enti,  aziende  ed
          organismi  dipendenti  dal  comune  o  dalla  provincia,  a
          seconda dell'ente interessato;
                c) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza
          per opere di pubblica utilita';
                d) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso,
          in  alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori o
          dipendenti dell'ente.
             5. Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio  previsti
          nel  comma  4 provvede il consiglio comunale, applicando la
          procedura indicata ai commi 2 e 3 dell'art. 24 del decreto-
          legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
             6. La sospensione delle procedure esecutive stabilite al
          comma  6  dell'art.  24  ed  al  comma  10  del'art. 25 del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  1989,  n.  144, a
          seguito di richiesta  di  rateizzazione  dei  debiti  fuori
          bilancio   o   di   procedura   di  dissesto,  comporta  la
          liberazione delle somme  delle  quali  si  sia  chiesto  il
          sequestro  e  l'obbligo  per  gli enti di provvedere con le
          risorse reperite a norma dell'art.  1-bis del decreto-legge
          1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 1986, n. 488.
             7. Ai debiti fuori  bilancio  di  cui  al  comma  4,  si
          applicano le disposizioni dell'art. 1-bis del decreto-legge
          1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  9  agosto  1986,  n.  488.  Il termine stabilito nel
          citato art. 1-bis per la deliberazione del conto consuntivo
          e' fissato al 30  giugno  dell'esercizio  successivo.    Il
          termine  per  l'adozione  dei provvedimenti di riequilibrio
          della   gestione   da   parte   del  consiglio  comunale  e
          provinciale  e'  fissato  al  15  luglio  successivo   alla
          deliberazione del conto consuntivo. La mancata adozione dei
          provvedimenti di riequilibrio e' equiparata ad ogni effetto
          di   legge  alla  mancata  deliberazione  del  bilancio  di
          previsione".