Art. 86 (Attribuzioni dell'organo straordinario di liquidazione) 1. L'organo straordinario di liquidazione provvede alla: a) rilevazione, gestione e liquidazione dell'indebitamento pregresso; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali. 2. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 1, lettera a), l'organo straordinario di liquidazione provvede alla rilevazione dell'indebitamento mediante la ricognizione dei residui passivi e la formazione della massa passiva, includendo nella stessa i debiti di bilancio e quelli fuori bilancio riconosciuti legittimi ai sensi dell'articolo 37. L'organo straordinario include nella massa passiva anche i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 81, comma 1, ed e' autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali in atto. 3. Al fine di assicurare il completo risanamento dei debiti pregressi dell'ente locale dissestato l'organo straordinario di liquidazione, in deroga alle norme vigenti e ferme restando le responsabilita', inserisce nella massa passiva con motivata deliberazione: a) i debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990 e non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale; b) i debiti fuori bilancio sorti dopo il 12 giugno 1990, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 12-bis, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale. 4. Nell'ambito dei compiti di cui al comma 1, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva ed alla acquisizione alla stessa di residui da riscuotere, di ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, di proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile, dell'eventuale contributo dello Stato di cui all'articolo 89 e di altre entrate. 5. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed alla attivazione di mutui passivi per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese. 6. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.
Nota all'art. 86: - Il testo dell'art. 12-bis del D.L. 6/1989 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991), e' il seguente: "Art. 12-bis (Riconoscimento di debiti fuori bilancio). - 1. Il termine, perentorio ed a pena di decadenza, per l'adozione della deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio e' fissato, in via definitiva, al 15 luglio 1991. 2. Al riconoscimento provvede il consiglio comunale o provinciale, secondo le disposizioni contenute nell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, per le opere, le forniture di beni, di servizi, di prestazioni ordinate o per pendenze comunque costituite in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142. La durata massima della rateizzazione e' di tre anni finanziari. 3. Per le opere, le forniture di beni e servizi, le prestazioni ordinate o per le pendenze comunque costituite in epoca successiva al 12 giugno 1990, si applicano le disposizioni dell'art. 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. 4. I termini di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze passate in giudicato; b) copertura di disavanzi di enti, aziende ed organismi dipendenti dal comune o dalla provincia, a seconda dell'ente interessato; c) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita'; d) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori o dipendenti dell'ente. 5. Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nel comma 4 provvede il consiglio comunale, applicando la procedura indicata ai commi 2 e 3 dell'art. 24 del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. 6. La sospensione delle procedure esecutive stabilite al comma 6 dell'art. 24 ed al comma 10 del'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, a seguito di richiesta di rateizzazione dei debiti fuori bilancio o di procedura di dissesto, comporta la liberazione delle somme delle quali si sia chiesto il sequestro e l'obbligo per gli enti di provvedere con le risorse reperite a norma dell'art. 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. 7. Ai debiti fuori bilancio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell'art. 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. Il termine stabilito nel citato art. 1-bis per la deliberazione del conto consuntivo e' fissato al 30 giugno dell'esercizio successivo. Il termine per l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione da parte del consiglio comunale e provinciale e' fissato al 15 luglio successivo alla deliberazione del conto consuntivo. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio e' equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata deliberazione del bilancio di previsione".