Art. 87 (Poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione) 1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche. 2. Gli amministratori dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche' il personale necessario.