Art. 87 
  (Poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione) 
1. L'organo straordinario di liquidazione  ha  potere  di  accesso  a
   tutti gli atti dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i
   mezzi   operativi   dell'ente   locale   ed   emanare    direttive
   burocratiche. 
 
2. Gli amministratori  dell'ente  locale  dissestato  sono  tenuti  a
fornire,  a  richiesta  dell'organo  straordinario  di  liquidazione,
idonei locali ed attrezzature nonche' il personale necessario.