Art. 88 
                        (Piano di estinzione) 
1. L'organo  straordinario  di  liquidazione  propone  un  piano   di
   estinzione delle passivita'. 
2. Il piano di estinzione e' trasmesso alla  Commissione  di  ricerca
   per la finanza locale, operante presso il Ministero  dell'interno,
   la quale provvede, entro  sei  mesi,  all'istruttoria  del  piano,
   valutando la correttezza della formazione della massa passiva,  la
   congruita'  nelle  procedure  di  vendita   e   nel   ricorso   al
   finanziamento statale. 
3. La Commissione di  ricerca  puo'  formulare  rilievi  e  richieste
   istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione e' tenuto a
   rispondere entro sessanta  giorni  dalla  comunicazione.  In  tale
   ipotesi il termine di cui al comma 2 e' sospeso. 
4. In caso  di  esito  positivo  dell'esame  la  Commissione  propone
   l'approvazione del piano, con eventuali modifiche o  integrazioni,
   al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. 
5. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione di
   ricerca di Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego
   dell'approvazione,  prescrivendo   all'organo   straordinario   di
   liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di  sessanta
   giorni decorrenti dalla data di  notifica  del  provvedimento,  un
   nuovo piano di estinzione delle passivita' che tenga  conto  delle
   prescrizioni della Commissione. 
6. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  il   Ministro   autorizza
   l'assunzione del mutuo di cui all'articolo 89. 
7. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del  Ministro
   dell'interno non sono  ammesse  richieste  relative  ad  ulteriori
   crediti nei confronti dell'ente. 
8. I debiti vengono  pagati,  a  cura  dell'organo  straordinario  di
   liquidazione, nei limiti della massa attiva disponibile,  entro  i
   sei mesi successivi alla acquisizione del mutuo. 
9. Entro  il  termine  di  trenta   giorni   dall'ultimazione   delle
   operazioni  di  liquidazione,  o  comunque  entro  diciotto   mesi
   decorrenti dall'approvazione del  piano  di  estinzione,  l'organo
   straordinario  della  liquidazione  e'  tenuto  ad  approvare   il
   rendiconto  della  gestione  ed  a  trasmetterlo,   per   l'esame,
   all'organo regionale di controllo. 
10.L'organo  di  revisione  contabile  dell'ente  e'  competente  sul
   riscontro della liquidazione, verificando la  rispondenza  tra  il
   piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.