Art. 88 (Piano di estinzione) 1. L'organo straordinario di liquidazione propone un piano di estinzione delle passivita'. 2. Il piano di estinzione e' trasmesso alla Commissione di ricerca per la finanza locale, operante presso il Ministero dell'interno, la quale provvede, entro sei mesi, all'istruttoria del piano, valutando la correttezza della formazione della massa passiva, la congruita' nelle procedure di vendita e nel ricorso al finanziamento statale. 3. La Commissione di ricerca puo' formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione e' tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine di cui al comma 2 e' sospeso. 4. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione propone l'approvazione del piano, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. 5. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione di ricerca di Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione delle passivita' che tenga conto delle prescrizioni della Commissione. 6. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro autorizza l'assunzione del mutuo di cui all'articolo 89. 7. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse richieste relative ad ulteriori crediti nei confronti dell'ente. 8. I debiti vengono pagati, a cura dell'organo straordinario di liquidazione, nei limiti della massa attiva disponibile, entro i sei mesi successivi alla acquisizione del mutuo. 9. Entro il termine di trenta giorni dall'ultimazione delle operazioni di liquidazione, o comunque entro diciotto mesi decorrenti dall'approvazione del piano di estinzione, l'organo straordinario della liquidazione e' tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo, per l'esame, all'organo regionale di controllo. 10.L'organo di revisione contabile dell'ente e' competente sul riscontro della liquidazione, verificando la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.