Art. 89 
         (Contributo dello Stato agli oneri del risanamento) 
1. Lo Stato concorre al risanamento dell'ente locale  dissestato  con
   il finanziamento degli oneri  di  un  mutuo,  assunto  dall'organo
   straordinario di liquidazione, in nome e per conto  dell'ente,  in
   unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso  vigente
   ed ammortizzato in venti anni. 
2. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, e' determinato
   sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo  statale
   indicato al comma 3. 
3. Detto contributo e' pari a cinque volte un importo composto da una
   quota fissa, solo per taluni enti,  ed  una  quota  per  abitante,
   spettante ad ogni ente.  La  quota  fissa  spetta  ai  comuni  con
   popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con
   popolazione da 1.000 a 1.999  abitanti  per  lire  15.000.000,  ai
   comuni  con  popolazione  da  2.000  a  2.999  abitanti  per  lire
   18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000  a  4.999  abitanti
   per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da  5.000  a  9.999
   abitanti per lire 22.000.000  ed  ai  comuni  con  popolazione  da
   10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante e' pari
   a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province. 
4. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo
   agli enti locali in stato di dissesto finanziario per  il  ripiano
   delle posizioni debitorie non si applica il limite  all'assunzione
   dei mutui di cui all'articolo 46, comma 1. 
5. Secondo le disposizioni vigenti il fondo  per  lo  sviluppo  degli
   investimenti, di cui all'articolo 28, comma  1,  lettera  c),  del
   decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  sul  quale  sono
   imputati gli oneri per la concessione dei nuovi  mutui  agli  enti
   locali dissestati, puo' essere integrato, con le modalita' di  cui
   all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5  agosto  1978,
   n.  468,  e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,   in
   considerazione delle eventuali procedure di  risanamento  attivate
   rispetto a quelle gia' definite. 
 
           Nota all'art. 89:
             -  Il  testo  dell'art.  28  del  gia'  citato D.Lgs. n.
          504/1992, e' il seguente:
             "Art.   28    (Finanziamento    delle    amministrazioni
          provinciali dei comuni e delle comunita' montane). - 1. Per
          l'anno  1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci
          delle  amministrazioni  provinciali,  dei  comuni  e  delle
          comunita' montane con i seguenti fondi:
                a)  fondo ordinario per la finanza locale determinato
          in  lire  2.725.000  milioni  per  le  province,  in   lire
          15.486.000  milioni  per i comuni e in lire 151.000 milioni
          per le comunita' montane;
                b)  fondo   perequativo   per   la   finanza   locale
          determinato  in lire 1.066.400 milioni per le province e in
          lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il  fondo  perequativo
          e'  aumentato  in  applicazione  delle  disposizioni di cui
          all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n.
          511,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
          1989, n. 20, attribuendo la  somma  riscossa  dallo  Stato,
          valutata in lie 520.000 milioni, per il 20 % alle province,
          per  lire  18.000 milioni ad incremento del fondo ordinario
          per le comunita' montane e per la restante parte ai comuni.
          Le eventuali somme incassate dallo Stato verranno ripartite
          per il 20 % alle province, per il 75 % ai comuni e per il 5
          per  cento  ad  incremento  del  fondo  ordinario  per   le
          comunita' montane;
                c)  fondo  per  lo  sviluppo degli investimenti delle
          amministrazioni provinciali, dei comuni e  delle  comunita'
          montane  pari,  per  l'anno 1993, ai contributi dello Stato
          concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto  il
          31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992
          e  negli  anni  precedenti  ma  non utilizzati, valutati in
          complessive lire 11.725.914 milioni".
             - Il testo dell'art. 11,  comma  3,  lettera  d),  della
          legge n.  468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia  di  bilancio),  e'  il
          seguente:
             "3. La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre  nuove
          imposte,  tasse  e  contributi,  ne'  puo' disporre nuove o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
                a)-c) (omissis);
                d)  la  determinazione,  in  apposita  tabella, della
          quota da iscrivere nel  bilancio  di  ciascuno  degli  anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente la cui quantificazione e'  rinviata  alla  legge
          finanziaria".