Art. 9 
                (Ammortamento dei beni patrimoniali) 
1. Gli enti locali  iscrivono  nell'apposito  intervento  di  ciascun
   servizio  l'importo  dell'ammortamento  accantonato  per  i   beni
   patrimoniali relativi, almeno per il trenta per cento  del  valore
   calcolato secondo i criteri dell'articolo 71. 
2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento
   e' effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato  di
   amministrazione  di  fine  esercizio  ed  e'  possibile   la   sua
   applicazione al bilancio in conformita' all'articolo 31.