Art. 90 
               (Debiti non ammessi alla liquidazione) 
1. I debiti esclusi  dalla  liquidazione  sono  posti  a  carico  dei
   soggetti responsabili senza oneri a carico dell'ente locale. A tal
   fine la Commissione di ricerca per la finanza locale li  individua
   in allegato al provvedimento di approvazione di  cui  all'articolo
   88, comma 4, e li comunica all'ente locale. 
2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare
   entro  sessanta  giorni  dalla  notifica  del   decreto   di   cui
   all'articolo 88, comma 4, i  soggetti  ritenuti  responsabili  dei
   debiti  esclusi  dalla  liquidazione  dandone   comunicazione   ai
   relativi creditori. 
3. Se il consiglio non  provvede  nei  termini  di  cui  al  comma  2
   l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta  per
   l'adozione dei prescritti provvedimenti.