Art. 90 (Debiti non ammessi alla liquidazione) 1. I debiti esclusi dalla liquidazione sono posti a carico dei soggetti responsabili senza oneri a carico dell'ente locale. A tal fine la Commissione di ricerca per la finanza locale li individua in allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 88, comma 4, e li comunica all'ente locale. 2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 88, comma 4, i soggetti ritenuti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione dandone comunicazione ai relativi creditori. 3. Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per l'adozione dei prescritti provvedimenti.