Art. 91 (Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) 1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 85, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. 2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. 3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalita' di cui all'articolo 84, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite. 4. Le province ed i comuni ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore, rispettivamente, a quella me- dia unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'articolo 119, comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione. 5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti, nonche' delle aziende speciali nel rispetto della normativa specifica in materia. 6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la pianta organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 119, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta a non oltre il 50 % della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce. 7. La rideterminazione della pianta organica e' sottoposta all'esame della Commissione centrale per gli organici degli enti locali per l'approvazione. 8. Al personale eccedente si applicano le disposizioni relative alla disponibilita' di cui all'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 9. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell'interno. L'ente locale e' autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'. 10. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in disponibilita' un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilita'. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, e' corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio. 11.La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento gia' scadute. Conservano validita' i contributi statali e regionali gia' concessi in relazione ai mutui preesistenti. 12.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma. 13.Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 e' sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo.
Nota all'art. 91: - Il testo dei commi da 47 a 52 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il seguente: "47. Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito il parere delle rappresentanze sindacali, anche in base alle comunicazioni da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dichiara l'eccedenza dei dipendenti pubblici, in conseguenza: dell'attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione in societa' di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di lavoro, con le modalita' stabilite nel comma 5 del presente articolo. 48. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla base di criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono collocati in disponibilita'. Ad essi e' corrisposta, per la durata della disponibilita', un'indennita' pari all'80 % dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorche' connesso a servizio e funzioni di carattere speciale. L'indennita' non puo' comunque essere di ammontare superiore a lire 1.500.000 lorde mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per il nucleo familiare. Il periodo di disponibilita' e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, senza oneri a carico del personale, e non puo' superare la durata di ventiquattro mesi prorogabili per una sola volta e con un trattamento inferiore del 20 % rispetto a quello del precedente biennio sulla base di criteri generali ed obiettivi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per ulteriori dodici mesi. Tale proroga non puo' essere applicata a dipendenti pubblici che abbiano rifiutato la proposta di trasferimento nel corso del periodo di collocamento in disponibilita'. 49. Sono escluse dalla collocazione in disponibilita' le categorie protette assunte in base alle vigenti norme. 50. Per il collocamento in disponibilita', il Governo, con il regolamento di cui al comma 52, determina criteri generali di priorita'. Questi assicurano che la percentuale degli appartenenti a un sesso non possa essere superiore alla percentuale del personale dello stesso sesso presente nel profilo professionale dell'ufficio interessato. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125. 51. Il dipendente collocato in disponibilita' puo' essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilita' volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilita' cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilita'. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di eta' per l'accesso ai pubblici concorsi. 52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 51 del presente articolo, anche in relazione con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".