Art. 91 
           (Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) 
1. Il consiglio dell'ente locale presenta al  Ministro  dell'interno,
   entro il termine perentorio di tre mesi dalla data  di  emanazione
   del decreto di cui all'articolo  85,  un'ipotesi  di  bilancio  di
   previsione stabilmente riequilibrato. 
2. L'ipotesi  di   bilancio   realizza   il   riequilibrio   mediante
   l'attivazione di  entrate  proprie  e  la  riduzione  delle  spese
   correnti. 
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente  provvede  con  le
   modalita' di cui all'articolo 84, riorganizzando anche  i  servizi
   relativi all'acquisizione delle entrate ed  attivando  ogni  altro
   cespite. 
4. Le province ed i comuni ai quali sono attribuiti trasferimenti  di
   parte corrente in misura inferiore, rispettivamente, a quella  me-
   dia unica nazionale ed a quella media della fascia demografica  di
   appartenenza, come definita con il  decreto  di  cui  all'articolo
   119, comma 1, richiedono, con  la  presentazione  dell'ipotesi,  e
   compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a cio'
   destinati,  l'adeguamento  dei  contributi  statali   alla   media
   predetta,  quale  fattore  del  consolidamento  finanziario  della
   gestione. 
5. Per la riduzione delle spese correnti  l'ente  locale  riorganizza
   con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le  dotazioni
   finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione
   di spesa che non abbia per fine l'esercizio  di  servizi  pubblici
   indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari  per
   il  risanamento  economico-finanziario  degli  enti  od  organismi
   dipendenti, nonche' delle  aziende  speciali  nel  rispetto  della
   normativa specifica in materia. 
6. L'ente locale, ugualmente ai fini  della  riduzione  delle  spese,
   ridetermina la pianta organica dichiarando eccedente il  personale
   comunque in servizio in sovrannumero  rispetto  ai  rapporti  medi
   dipendenti-popolazione di cui  all'articolo  119,  fermo  restando
   l'obbligo di accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per
   il personale a tempo determinato deve altresi'  essere  ridotta  a
   non oltre il 50 % della spesa media sostenuta a  tale  titolo  per
   l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce. 
7. La rideterminazione della pianta organica e' sottoposta  all'esame
   della Commissione centrale per gli organici degli enti locali  per
   l'approvazione. 
8. Al personale eccedente si applicano le disposizioni relative  alla
   disponibilita' di cui all'articolo 3, commi  da  47  a  52,  della
   legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
9. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma  6  comporta
   la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la  Corte  dei
   conti da  parte  del  Ministero  dell'interno.  L'ente  locale  e'
   autorizzato ad  iscrivere  nella  parte  entrata  dell'ipotesi  di
   bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. E'
   consentito all'ente il mantenimento  dell'importo  tra  i  residui
   attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'. 
   10. Il Ministero  dell'interno  assegna  all'ente  locale  per  il
   personale posto in disponibilita' un contributo  pari  alla  spesa
   relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data  della
   deliberazione e per tutta la durata della disponibilita'.  Analogo
   contributo, per la durata del rapporto di lavoro,  e'  corrisposto
   all'ente locale presso  il  quale  il  personale  predetto  assume
   servizio. 
   11.La Cassa depositi e prestiti e gli altri  istituti  di  credito
   sono  autorizzati,   su   richiesta   dell'ente,   a   consolidare
   l'esposizione  debitoria  dell'ente   locale,   al   31   dicembre
   precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione  delle
   rate  di  ammortamento  gia'  scadute.  Conservano   validita'   i
   contributi statali e regionali gia' concessi in relazione ai mutui
   preesistenti. 
   12.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
   e di  Bolzano,  possono  porre  a  proprio  carico  oneri  per  la
   copertura di posti negli enti  locali  dissestati  in  aggiunta  a
   quelli di cui alla pianta organica rideterminata,  ove  gli  oneri
   predetti siano previsti per tutti gli  enti  operanti  nell'ambito
   della medesima regione o provincia autonoma. 
   13.Per le province ed i comuni il termine di cui  al  comma  1  e'
   sospeso a seguito di  indizione  di  elezioni  amministrative  per
   l'ente, dalla data di  indizione  dei  comizi  elettorali  e  sino
   all'insediamento dell'organo esecutivo. 
 
           Nota all'art. 91:
             - Il testo dei commi da 47 a 52 dell'art. 3 della  legge
          n.    537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica),
          e' il seguente:
             "47. Il Dipartimento della funzione pubblica,  acquisito
          il  parere  delle  rappresentanze  sindacali, anche in base
          alle comunicazioni da parte delle amministrazioni  e  degli
          enti  pubblici  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  dichiara  l'eccedenza
          dei  dipendenti  pubblici,  in conseguenza: dell'attuazione
          delle  operazioni  di   riordino   e   di   fusione   delle
          amministrazioni  e degli enti pubblici; delle operazioni di
          trasformazione  in  societa'  di  diritto   privato   delle
          amministrazioni  e  aziende  autonome e degli enti pubblici
          economici; della determinazione dei carichi di lavoro,  con
          le modalita' stabilite nel comma 5 del presente articolo.
             48.  I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla
          base di criteri di scelta concordati con le  organizzazioni
          sindacali  sono  collocati  in  disponibilita'.  Ad essi e'
          corrisposta,   per   la   durata   della    disponibilita',
          un'indennita'    pari    all'80   %   dello   stipendio   e
          dell'indennita' integrativa  speciale,  con  esclusione  di
          qualsiasi   emolumento,   comunque   denominato,  ancorche'
          connesso a  servizio  e  funzioni  di  carattere  speciale.
          L'indennita'   non   puo'   comunque  essere  di  ammontare
          superiore a lire 1.500.000 lorde mensili,  fatta  salva  la
          corresponsione,  ove  dovuta,  dell'assegno  per  il nucleo
          familiare. Il periodo di disponibilita' e'  utile  ai  fini
          del  trattamento  di quiescenza e previdenza, senza oneri a
          carico del personale, e non  puo'  superare  la  durata  di
          ventiquattro  mesi  prorogabili per una sola volta e con un
          trattamento inferiore  del  20  %  rispetto  a  quello  del
          precedente  biennio  sulla  base  di  criteri  generali  ed
          obiettivi fissati con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,  per ulteriori dodici mesi. Tale proroga non
          puo' essere applicata a  dipendenti  pubblici  che  abbiano
          rifiutato  la  proposta  di  trasferimento  nel  corso  del
          periodo di collocamento in disponibilita'.
             49. Sono escluse dalla collocazione in disponibilita' le
          categorie protette assunte in base alle vigenti norme.
             50. Per il collocamento in disponibilita',  il  Governo,
          con  il  regolamento  di cui al comma 52, determina criteri
          generali di priorita'. Questi assicurano che la percentuale
          degli appartenenti a un sesso non  possa  essere  superiore
          alla  percentuale del personale dello stesso sesso presente
          nel  profilo  professionale  dell'ufficio  interessato.  Si
          applica la legge 10 aprile 1991, n. 125.
             51.  Il  dipendente  collocato  in  disponibilita'  puo'
          essere trasferito  ad  un  posto  vacante  presso  un'altra
          amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilita'
          volontaria  o d'ufficio.  Il collocamento in disponibilita'
          cessa dalla data di  effettiva  presa  di  servizio  presso
          altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del
          trasferimento  da parte del dipendente ovvero quando non vi
          siano  posti  vacanti,  l'amministrazione  di   provenienza
          dispone  la cessazione del rapporto di servizio a decorrere
          dal termine del periodo di  disponibilita'.  Al  dipendente
          collocato  a  riposo  non si applicano i limiti di eta' per
          l'accesso ai pubblici concorsi.
             52. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge, il Ministro per la funzione
          pubblica, con proprio decreto da adottarsi di concerto  con
          il   Ministro   del   tesoro,  definisce  le  modalita'  di
          attuazione delle disposizioni di cui ai commi da  47  a  51
          del presente articolo, anche in relazione con la disciplina
          di  cui  agli  articoli  72, 73 e 74 del citato testo unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3".