Art. 92 
(Istruttoria  e  decisione  sull'ipotesi  di   bilancio   stabilmente
                           riequilibrato) 
1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente  riequilibrato  e'
   istruita dalla Commissione di ricerca per la finanza  locale,  che
   formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente  lo-
   cale fornisce risposta entro sessanta giorni. 
2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un  parere
   sulla validita' delle misure disposte dall'ente per consolidare la
   propria situazione finanziaria  e  sulla  capacita'  delle  misure
   stesse  di  assicurare  stabilita'   alla   gestione   finanziaria
   dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di  cui
   al comma 1 sospende il decorso del termine. 
3. In caso di esito positivo dell'esame  la  Commissione  di  ricerca
   sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che
   vi provvede con proprio decreto, stabilendo  prescrizioni  per  la
   corretta ed equilibrata gestione dell'ente. 
4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione di
   ricerca il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego
   dell'approvazione, prescrivendo  all'ente  locale  di  presentare,
   previa  deliberazione  consiliare,   entro   l'ulteriore   termine
   perentorio di  quarantacinque  giorni  decorrenti  dalla  data  di
   notifica del  provvedimento  di  diniego,  una  nuova  ipotesi  di
   bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno  consentito  il
   parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi  di
   bilancio ha carattere definitivo. 
5. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  3  e'  disposto  l'eventuale
   adeguamento dei contributi alla media previsto  dall'articolo  91,
   comma 4.