Art. 94 
(Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato) 
1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di  bilancio
   l'ente provvede entro 30 giorni alla  deliberazione  del  bilancio
   dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce. 
2. Con il decreto di cui all'articolo 92,  comma  3,  e'  fissato  un
   termine, non superiore a  120  giorni,  per  la  deliberazione  di
   eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non  deliberati
   dall'ente.