Art. 95 
(Durata  della  procedura  di   risanamento   ed   attuazione   delle
prescrizioni recate  dal  decreto  di  approvazione  dell'ipotesi  di
                 bilancio stabilmente riequilibrato) 
1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di  cinque
   anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi  di
   bilancio  stabilmente  riequilibrato.  Durante  tale  periodo   e'
   garantito il mantenimento dei contributi erariali. 
2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi
   di  bilancio  sono  eseguite  dagli  amministratori,  ordinari   o
   straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo  di  riferire  sullo
   stato di attuazione in un apposito capitolo  della  relazione  sul
   rendiconto annuale. 
3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo
   30 dicembre 1992, n. 504, e' sostituita dalla seguente: 
   "a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, 
       sino ai cinque anni successivi alla data  di  approvazione  da
       parte del  Ministro  dell'interno  del  piano  di  risanamento
       finanziario   o   dell'ipotesi   di    bilancio    stabilmente
       riequilibrato;". 
4. L'organo della revisione riferisce  trimestralmente  al  consiglio
   dell'ente ed all'organo regionale di controllo. 
5. L'inosservanza  delle  prescrizioni  contenute  nel  decreto   del
   Ministro dell'interno di cui all'articolo 92, comma 3, comporta la
   segnalazione   dei    fatti    all'Autorita'    giudiziaria    per
   l'accertamento delle ipotesi di reato. 
 
           Nota all'art. 95:
             - Il  testo  dell'art.  45  del  D.Lgs.  504/1992,  gia'
          citato,   come  risulta  modificato  dal  presente  decreto
          legislativo, e' il seguente:
             "Art. 45 (Controlli centrali per  gli  enti  locali  con
          situazioni  strutturalmente  deficitarie). - 1. A decorrere
          dal 1 gennaio 1994 sono sottoposti  ai  controlli  centrali
          previsti  dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle
          assunzioni di personale e sui tassi di copertura del  conto
          dei  servizi  esclusivamente gli enti locali che si trovino
          in situazioni strutturalmente deficitarie.
             2. Sono da considerarsi  in  situazioni  strutturalmente
          deficitarie:
                a)  gli  enti locali che hanno dichiarato il dissesto
          finanziario, sino ai cinque anni successivi  alla  data  di
          approvazione  da  parte del Ministro dell'interno del piano
          di  risanamento  finanziario  o  dell'ipotesi  di  bilancio
          stabilmente riequilibrato;
             b)  gli  enti locali che dal conto consuntivo presentino
          gravi  ed  incontrovertibili  condizioni   di   squilibrio,
          evidenziabili   con   parametri   obiettivi,   dalle  quali
          scaturiscono inequivocabilmente i presupposti per lo  stato
          di  dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello
          Stato.
             3.   Ai   fini   della   rilevazione   delle  condizioni
          strutturalmente deficitarie gli enti locali devono allegare
          al certificato del costo consuntivo apposita tabella  dalla
          quale   risultino  i  parametri  relativi.  La  tabella  e'
          allegata al certificato di conto consuntivo.
             4. La mancata presentazione della tabella e  la  mancata
          approvazione  del  conto consuntivo costituiscono motivo di
          sottoposizione dell'ente ai controlli centrali.
             5. La sottoposizione ai controlli centrali  decorre  dal
          giorno  successivo  alla deliberazione del conto consuntivo
          ove dalla tabella allegata risultino  eccedenti  almeno  la
          meta'  dei  parametri fissati e comunque quello relativo al
          costo del personale.
             6. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  da  emanare
          entro il mese di settembre, sentiti l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM
          e  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono fissate per
          il triennio successivo, le  modalita'  ed  i  parametri  di
          riferimento.
             7.   La  commissione  centrale  per  la  finanza  locale
          istituita dall'articolo 328 del  testo  unico  della  legge
          comunale  e  provinciale  approvato con regio decreto del 3
          marzo 1934, n. 383, assume la denominazione di "Commissione
          centrale  per  gli  organici  degli  enti   locali".   Alla
          composizione  della  predetta  Commissione centrale per gli
          organici degli enti  locali  disciplinata  dall'articolo  4
          della  legge  8 gennaio 1979, n. 3, e' aggiunto, quale vice
          presidente,  il  direttore  generale   dell'amministrazione
          civile  del  Ministero dell'interno ed un funzionario dello
          stesso  Ministero,   esperto   in   materia   di   dissesto
          finanziario degli enti locali.
             8.  Ai soli enti di cui al comma 2, per la copertura del
          costo  dei  servizi,  sono  applicabili   le   disposizioni
          previste  all'articolo  14  del citato decreto-legge n. 415
          del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  38
          del  1990.  Con  decreto del Ministro dell'interno, sentiti
          l'ANCI, l'UPI  e  l'UNCEM,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale sono fissate, entro il mese di settembre, le rel-
          ative  modalita'  valide  per  il triennio successivo. Agli
          enti inadempienti e' comminata, con  decreto  ministeriale,
          la  sanzione  della  perdita  del  tre cento del contributo
          ordinario  dell'anno  per  il  quale   si   e'   verificata
          l'inadempienza, mediante trattenuta in unica soluzione, non
          rateizzabile, sui trasferimenti degli anni successivi".