Art. 95 (Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) 1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo e' garantito il mantenimento dei contributi erariali. 2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale. 3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' sostituita dalla seguente: "a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, sino ai cinque anni successivi alla data di approvazione da parte del Ministro dell'interno del piano di risanamento finanziario o dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;". 4. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo. 5. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 92, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato.
Nota all'art. 95: - Il testo dell'art. 45 del D.Lgs. 504/1992, gia' citato, come risulta modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 45 (Controlli centrali per gli enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni di personale e sui tassi di copertura del conto dei servizi esclusivamente gli enti locali che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie. 2. Sono da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie: a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, sino ai cinque anni successivi alla data di approvazione da parte del Ministro dell'interno del piano di risanamento finanziario o dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; b) gli enti locali che dal conto consuntivo presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscono inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato. 3. Ai fini della rilevazione delle condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali devono allegare al certificato del costo consuntivo apposita tabella dalla quale risultino i parametri relativi. La tabella e' allegata al certificato di conto consuntivo. 4. La mancata presentazione della tabella e la mancata approvazione del conto consuntivo costituiscono motivo di sottoposizione dell'ente ai controlli centrali. 5. La sottoposizione ai controlli centrali decorre dal giorno successivo alla deliberazione del conto consuntivo ove dalla tabella allegata risultino eccedenti almeno la meta' dei parametri fissati e comunque quello relativo al costo del personale. 6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il mese di settembre, sentiti l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono fissate per il triennio successivo, le modalita' ed i parametri di riferimento. 7. La commissione centrale per la finanza locale istituita dall'articolo 328 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto del 3 marzo 1934, n. 383, assume la denominazione di "Commissione centrale per gli organici degli enti locali". Alla composizione della predetta Commissione centrale per gli organici degli enti locali disciplinata dall'articolo 4 della legge 8 gennaio 1979, n. 3, e' aggiunto, quale vice presidente, il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed un funzionario dello stesso Ministero, esperto in materia di dissesto finanziario degli enti locali. 8. Ai soli enti di cui al comma 2, per la copertura del costo dei servizi, sono applicabili le disposizioni previste all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono fissate, entro il mese di settembre, le rel- ative modalita' valide per il triennio successivo. Agli enti inadempienti e' comminata, con decreto ministeriale, la sanzione della perdita del tre cento del contributo ordinario dell'anno per il quale si e' verificata l'inadempienza, mediante trattenuta in unica soluzione, non rateizzabile, sui trasferimenti degli anni successivi".