Art. 96 
              (Prescrizioni in materia di investimenti) 
1. Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 3, e per
   la durata del risanamento come definita dall'articolo 95 gli  enti
   locali dissestati possono procedere all'assunzione  di  mutui  per
   investimento ed all'emissione  di  prestiti  obbligazionari  nelle
   forme e nei modi consentiti dalla legge.