Art. 96 (Prescrizioni in materia di investimenti) 1. Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall'articolo 95 gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.