Art. 98 (Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio) 1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione e di debiti fuori bilancio, non ripianabili con i mezzi di cui all'articolo 36, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articolo 91, 95, 96 e 97, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilita' sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri. 2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale, stabilisce le misure necessarie per il risanamento.