Art. 98 
(Ricostituzione di disavanzo di amministrazione  o  di  debiti  fuori
                              bilancio) 
1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione e di debiti fuori
   bilancio, non ripianabili con i mezzi di cui all'articolo 36, o il
   mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articolo  91,  95,
   96 e 97, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la
   segnalazione   dei    fatti    all'Autorita'    giudiziaria    per
   l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio  degli  atti  alla
   Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilita' sui fatti
   di gestione che hanno determinato nuovi squilibri. 
2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro  dell'interno  con  proprio
   decreto, su proposta della Commissione di ricerca per  la  finanza
   locale, stabilisce le misure necessarie per il risanamento.