Art. 2.
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 16 marzo 1995
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO