Art. 10. 1. Le perdite, i superi e i cali dovuti a lavorazioni, trasformazioni o giacenze, sempre che si verifichino realmente, devono essere riportati nei registri all'atto in cui vengano ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza. Le perdite, i superi e i cali che, in una campagna vitivinicola, risultino maggiori dell'1,5% ragguagliato ad anno e rapportato al complesso delle singole quantita' detenute, ancorche' cedute, devono essere comunicati ed adeguatamente motivati, all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, all'atto in cui si accertano e, comunque, entro la data stabilita per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di cui al regolamento CEE n. 3929/87. 2. Nella percentuale di cui al precedente comma non rientrano le quantita' di prodotti distrutti o perduti per causa di forza maggiore: tale distruzione o perdita deve essere immediatamente comunicata, a mezzo lettera raccomandata, all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e annotata nei registri.