Art. 10.
  1.  Le  perdite,  i  superi  e  i  cali   dovuti   a   lavorazioni,
trasformazioni  o  giacenze,  sempre  che  si  verifichino realmente,
devono essere riportati nei registri all'atto in cui vengano ultimate
le operazioni che li  hanno  determinati  o  posti  in  evidenza.  Le
perdite,  i  superi  e  i  cali  che,  in  una campagna vitivinicola,
risultino maggiori dell'1,5% ragguagliato ad  anno  e  rapportato  al
complesso  delle singole quantita' detenute, ancorche' cedute, devono
essere comunicati ed adeguatamente motivati,  all'ufficio  periferico
dell'Ispettorato    centrale   repressione   frodi   competente   per
territorio, all'atto in cui si accertano e, comunque, entro  la  data
stabilita per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di cui
al regolamento CEE n. 3929/87.
  2.  Nella  percentuale  di cui al precedente comma non rientrano le
quantita'  di  prodotti  distrutti  o  perduti  per  causa  di  forza
maggiore:  tale  distruzione  o  perdita  deve  essere immediatamente
comunicata, a  mezzo  lettera  raccomandata,  all'ufficio  periferico
dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio
e annotata nei registri.