Art. 13.
  Le iscrizioni nei registri o  nei  conti  speciali  possono  essere
effettuate  entro  trenta  giorni  decorrenti,  rispettivamente,  dal
giorno di ricezione per le entrate, da quello di  spedizione  per  le
uscite,  da  quello  di compimento dell'operazione per le pratiche di
cui all'art. 14, paragrafo 1, del  regolamento  CEE  n.  2238/93,  da
quello di ricezione, spedizione o utilizzazione per i prodotti di cui
all'art.  15, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2238/93, qualora la
contabilita' sia computerizzata ed a condizione che le entrate  e  le
uscite, nonche' le altre operazioni soggette a registrazione, possano
essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti
giustificativi.
 
          Note all'art. 13:
             -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 14, paragrafo
          1, del regolamento CEE n. 2238/93:
             "1.  Nei   registri   vengono   indicate   le   seguenti
          operazioni:
              - aumento del titolo alcolometrico;
              - acidificazione,
              - disacidificazione,
              - dolcificazione,
              - taglio;
              - imbottigliamento;
              - distillazione;
              -  elaborazione  di  vini  spumanti,  di  vini spumanti
          gassificati,  di  fini   frizzanti,   di   vini   frizzanti
          gassificati;
              - elaborazione di vini liquorosi;
              - elaborazione di mosto di uve concentrato, rettificato
          o non rettificato;
              - trattamento con carbone di uso enologico;
              - trattamento con ferrocianuro di potassio;
              - elaborazione di vini alcolizzati;
              - altri casi di aggiunta di alcole;
              -  trasformazione in un prodotto di un altra categoria,
          in particolare in vino aromatizzato ( ..omissis)".
             - Si trascrive il testo vigente dell'art. 15,  paragrafo
          1, del regolamento CEE n. 2238/93:
             "1.  I  responsabili  dei registri sono inoltre soggetti
          all'obbligo della tenuta di registri o di conti speciali di
          entrata e di uscita per i seguenti prodotti  e  materie  da
          essi  posseduti  a  qualsiasi titolo, incluso l'impiego nei
          loro propri impianti:
              - saccarosio;
              - mosto di uve concentrato;
              - mosto di uve concentrato rettificato;
              - prodotti utilizzati per l'acidificazione;
              - prodotti utilizzati per la disacidificazione;
              - alcoli e acquaviti di vino ( .. omissis)".