Art. 14.
  1. Chiunque procede all'elaborazione dei vini  spumanti,  dei  vini
spumanti   gassificati,   dei  vini  frizzanti,  dei  vini  frizzanti
gassificati, dei vini  liquorosi,  dei  vini  alcolizzati,  dei  vini
aromatizzati,   all'aggiunta   di   alcole   in  altri  procedimenti,
all'elaborazione di mosto  di  uve  concentrato,  rettificato  e  non
rettificato,      all'aumento      del      titolo     alcolometrico,
all'acidificazione, alla disacidificazione, alla  dolcificazione,  al
trattamento   con  carbone  ad  uso  enologico,  al  trattamento  con
ferrocianuro di potassio, nonche' all'imbottigliamento,  e'  soggetto
all'obbligo della tenuta di conti speciali o di registri separati per
ciascuna delle suddette operazioni.