Art. 16.
  1. Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20  aprile  1990,
n.  184,  restano in vigore, in quanto applicabili, fino alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
  2.  Il  presente  regolamento  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed  entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 19 dicembre 1994
                      Il Ministro delle risorse
                  agricole, alimentari e forestali
                            POLI BORTONE
Il Ministro delle finanze
                              TREMONTI
 Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
  Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1995
  Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 58