Art. 2. 
  1. Ai fini dell'art. 3, paragrafo 3, primo  comma  del  regolamento
CEE n. 2238/93,  i  documenti  di  accompagnamento  che  scortano  il
trasporto di prodotti non soggetti alle  formalita'  di  circolazione
contemplate dalle disposizioni della direttiva 92/12/CEE, sono quelli
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978,  n.
627, e successive modifiche ed  integrazioni,  concernente  l'obbligo
dell'emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti. 
  2. I documenti di cui  al  comma  1,  utilizzati  per  scortare  il
trasporto di prodotti condizionati in recipienti di  volume  nominale
pari o inferiore a 60  litri,  debbono  essere  redatti  su  stampati
conformi agli allegati A, B e D del decreto ministeriale 29  novembre
1978 e all'allegato  I  del  decreto  ministeriale  12  giugno  1982,
compilati nei casi e nei modi  stabiliti  dai  titoli  I  e  III  del
regolamento CEE n. 2238/93, nonche' dal presente regolamento. 
  3. I documenti di cui  al  comma  1,  utilizzati  per  scortare  il
trasporto di prodotti condizionati in recipienti di  volume  nominale
superiore a 60 litri, debbono essere redatti utilizzando stampati  di
modello conforme all'allegato III del  regolamento  CEE  n.  2238/93,
compilati nei casi e nei modi  stabiliti  dai  titoli  I  e  III  del
regolamento CEE n. 2238/93, nonche' dal presente regolamento. 
 
          Nota all'art. 2:
             - Si trascrive il testo vigente dell'art.  3,  paragrafo
          3,  primo  comma,  del  regolamento  CEE n. 2238/93: "Per i
          trasporti di prodotti di cui al paragrafo  2,  lettera  b),
          che  hanno  inizio  sul  loro  territorio, gli Stati membri
          possono prevedere che il documento di  accompagnamento  sia
          redatto secondo il modello contenuto nell'allegato III".