Art. 3. 1. Per quanto attiene la stampa e la vendita dei documenti di accompagnamento, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, contenente norme di attuazione riguardanti i documenti di accompagnamento dei beni viaggianti. 2. Fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1981 e successive modificazioni, in luogo della nota di consegna ivi prevista puo' essere emesso il documento di accompagnamento di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento, purche' contenga le indicazioni prescritte dall'art. 7, comma 3, dello stesso decreto ministeriale 4 maggio 1981, come sostituito dall'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1982, e i documenti medesimi siano tenuti e conservati a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Note all'art. 3: - Si trascrive il testo vigente degli articoli 10, 11 e 12 del D.M. 29 novembre 1978: "Art. 10 (Stampati forniti da soggetti autorizzati). - A partire dal 1 gennaio 1980, i documenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, devono essere emessi utilizzando appositi stampati predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze con numerazione progressiva per documento anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie. La fornitura degli stampati e' effettuata direttamente dalle tipografie autorizzate ovvero da rivenditori autorizzati dal competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore o dell'acquirente rivenditore. Per ciascuna fornitura di stampati, le tipografie autorizzate devono annotare, anteriormente alla consegna degli stessi, in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la data della fornitura, gli elementi di identificazione dell'acquirente utilizzatore o del soggetto autorizzato alla rivendita ed il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale. Per ciascuna fornitura di stampati, i rivenditori autorizzati devono annotare, anteriormente alla consegna degli stessi, in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la data della fornitura, gli elementi di identificazione dell'acquirente utilizzatore ed il numero degli stampati forniti con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale. Entro il giorno successivo non festivo a quello di ricezione degli stampati, e in ogni caso prima della loro utilizzazione o rivendita, l'acquirente utilizzatore ovvero il soggetto autorizzato alla rivendita devono assumerli in carico, annotandoli in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto indicato nel precedente comma, con la specificazione della data di annotazione, della data di ricevimento degli stampati, nonche' degli elementi di identificazione della tipografia fornitrice o del rivenditore autorizzato e del numero degli stampati acquistati con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale. Entro il 5 marzo, le tipografie ed i rivenditori autorizzati debbono comunicare i dati identificativi dei soggetti nei cui confronti sono state effettuate nell'anno precedente forniture di stampati previsti dal presente decreto con l'indicazione del numero complessivo degli stampati forniti a ciascuno di essi. La comunicazione deve essere fatta per iscritto all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'acquirente utilizzatore o del rivenditore autorizzato". "Art. 11 (Autorizzazioni). - L'autorizzazione di cui al primo comma dell'articolo precedente e' rilasciata, a seguito di apposita istanza, agli esercenti tipografie iscritti nel registro delle camere di commercio, industria ed artigianato o nell'albo delle imprese artigiane a condizione che: a) non siano sottoposti a procedimento penale per reati finanziari; b) non abbiano riportato condanne per reati di cui alla precedente lettera a); c) non abbiano commesso violazioni alle disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto o alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, ovvero a quelle del presente decreto; d) non siano sottoposti a procedure concorsuali e, se trattasi di societa' o enti, non si trovino in stato di liquidazione. Nel caso di tipografie gestite da societa' o enti le condizioni di cui alle lettere a) e b) debbono sussistere nei confronti dei legali rappresentanti. L'istanza deve essere corredata da: 1) certificato di iscrizione nel registro delle camere di commercio o nell'albo delle imprese artigiane; 2) certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell'autorita' giudiziaria; 3) certificato generale del casellario giudiziario; 4) certificato rilasciato dal competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; 5) certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente. Gli estremi dell'autorizzazione devono essere indicati su ciascuno stampato unitamente ai dati identificativi della tipografia. L'autorizzazione e' in ogni caso revocata qualora intervenga condanna definitiva per reati finanziari o vengano accertate violazioni di cui alla lettera c) del primo comma ovvero siano riscontrate irregolarita' o vi sia pericolo di abusi. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma e degli altri precedenti commi si applicano anche alle autorizzazioni alla rivendita degli stampati a norma del secondo comma dell'articolo precedente". "Art. 12 (Conservazione dei documenti). - I documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati ordinatamente dal mittente e dal destinatario per il periodo di tempo previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal vettore per il periodo di due anni dalla data di emissione dei documenti. E' ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalita' approvate dall'amministrazione finanziaria". - L'art. 6 del D.M. 20 ottobre 1982 sostituisce l'art. 7 del D.M. 4 maggio 1981 con il seguente: "Art. 7. - Le imprese produttrici degli oggetti di chiusura indicati nel quinto comma dell'art. 1, all'atto della conferma dell'accettazione dell'ordine di cui al terzo e quarto comma dell'art. 4, devono annotare su un registro di lavorazione, appositamente istituito e tenuto a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la consistenza quantitativa e qualitativa, per le categorie e classi di cui all'allegata tabella, dell'ordine stesso. Nel registro di lavorazione devono altresi' essere annotate le spedizioni o consegne di prodotti effettuate sulla base di una nota di consegna che deve essere staccata da un apposito bollettario istituito e tenuto a norma del predetto art. 39. La nota di consegna deve essere redatta in tre esemplari e contenere le seguenti indicazioni: a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione e del vettore; b) natura e quantitativo, con indicazione di classe e categoria, dei beni consegnati o spediti; c) data e luogo della spedizione o della consegna nonche' la denominazione; d) estremi dell'ordinativo e della relativa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio imposta sul valore aggiunto. In luogo della nota di consegna, puo' essere emesso uno dei documenti accompagnatori previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, purche' contenga le indicazioni di cui al precedente comma. All'atto della spedizione consegna dei prodotti sopra indicati, l'impresa produttrice deve inviare un esemplare della nota all'ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale l'impresa acquirente. Un'altro esemplare della nota e' trattenuto dall'impresa di cui al primo comma; il terzo esemplare deve accompagnare la merce dall'origine al destino e deve essere esibito a qualsiasi richiesta degli organi di controllo. Un quarto esemplare della nota di consegna dovra' essere inviato dall'impresa commissionaria a quella committente per le forniture effettuate ai sensi del precedente art. 3, ultimo comma. Agli stessi obblighi ed adempimenti sono tenuti le filiali, i depositi, le succursali e simili attraverso i quali operano i fabbricanti di cui al primo comma. Le imprese imbottigliatrici o condizionatrici dei prodotti di cui all'art. 1, qualora siano anche produttrici dei relativi oggetti di chiusura previsti dal quinto comma del medesimo articolo devono istituire un registro di lavorazione, tenuto a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sul quale devono annotare la consistenza quantitativa e qualitativa, per le categorie e classi di cui all'allegata tabella, della produzione bimestrale programmata, quale risulta dall'autorizzazione e dalle comunicazioni di cui ai commi primo e terzo dell'art. 5. Le annotazioni previste dal presente articolo, ove le esigenze dell'impresa lo richiedano, possono essere effettuate in registri distinti". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti). - I registri previsti dal presente decreto devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa, e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettro-contabili secondo modalita' previamente approvate dall'amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato. I registri, schedari e tabulati devono essere conservati ordinatamente fino a quando non sia stato definito l'accertamento dell'imposta relativa all'anno solare cui si riferiscono e in ogni caso per non meno di cinque e non piu' di dieci anni successivi a quello in cui vi e' stata eseguita l'ultima annotazione. Per lo stesso periodo di tempo devono essere ordinatamente conservati le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto. E' ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente".