Art. 3. 
  1. Per quanto attiene la stampa  e  la  vendita  dei  documenti  di
accompagnamento, si osservano le disposizioni di  cui  agli  articoli
10, 11 e 12 del decreto ministeriale  29  novembre  1978,  contenente
norme di attuazione riguardanti i documenti  di  accompagnamento  dei
beni viaggianti. 
  2. Fatte salve le disposizioni contenute nel decreto  del  Ministro
delle finanze 4 maggio 1981  e  successive  modificazioni,  in  luogo
della nota di consegna ivi prevista puo' essere emesso  il  documento
di  accompagnamento  di  cui  all'art.  2,  comma  2   del   presente
regolamento, purche' contenga le indicazioni prescritte dall'art.  7,
comma 3, dello  stesso  decreto  ministeriale  4  maggio  1981,  come
sostituito dall'art. 6 del decreto ministeriale 20 ottobre 1982, e  i
documenti medesimi siano tenuti e conservati a norma dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni. 
 
            Note all'art. 3:
             - Si trascrive il testo vigente degli articoli 10, 11  e
          12 del D.M.  29 novembre 1978:
             "Art. 10 (Stampati forniti da soggetti autorizzati). - A
          partire  dal  1  gennaio  1980,  i documenti previsti dagli
          articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
          6  ottobre  1978,  n. 627, devono essere emessi utilizzando
          appositi stampati predisposti da tipografie autorizzate dal
          Ministero delle finanze  con  numerazione  progressiva  per
          documento  anche  con  l'adozione di prefissi alfabetici di
          serie.
             La fornitura degli stampati e'  effettuata  direttamente
          dalle   tipografie   autorizzate   ovvero   da  rivenditori
          autorizzati dal competente ufficio dell'imposta sul  valore
          aggiunto, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore
          o dell'acquirente rivenditore.
             Per   ciascuna  fornitura  di  stampati,  le  tipografie
          autorizzate devono annotare,  anteriormente  alla  consegna
          degli  stessi,  in  apposito registro tenuto e conservato a
          norma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica   26   ottobre  1972,  n.  633,  la  data  della
          fornitura, gli elementi di identificazione  dell'acquirente
          utilizzatore  o  del soggetto autorizzato alla rivendita ed
          il numero degli stampati forniti  con  l'indicazione  della
          serie e dei relativi numeri iniziale e finale.
             Per   ciascuna  fornitura  di  stampati,  i  rivenditori
          autorizzati devono annotare,  anteriormente  alla  consegna
          degli  stessi,  in  apposito registro tenuto e conservato a
          norma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica   26   ottobre  1972,  n.  633,  la  data  della
          fornitura, gli elementi di identificazione  dell'acquirente
          utilizzatore  ed  il  numero  degli  stampati  forniti  con
          l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale  e
          finale.
             Entro  il  giorno  successivo  non  festivo  a quello di
          ricezione degli stampati, e in ogni caso prima  della  loro
          utilizzazione o rivendita, l'acquirente utilizzatore ovvero
          il  soggetto autorizzato alla rivendita devono assumerli in
          carico,  annotandoli  in   apposito   registro   tenuto   e
          conservato  a  norma  dell'art. 39 del decreto indicato nel
          precedente comma,  con  la  specificazione  della  data  di
          annotazione,  della  data  di  ricevimento  degli stampati,
          nonche' degli elementi di identificazione della  tipografia
          fornitrice o del rivenditore autorizzato e del numero degli
          stampati  acquistati  con  l'indicazione  della serie e dei
          relativi numeri iniziale e finale.
             Entro  il  5  marzo,  le  tipografie  ed  i  rivenditori
          autorizzati  debbono  comunicare  i dati identificativi dei
          soggetti nei cui confronti sono state effettuate  nell'anno
          precedente  forniture  di  stampati  previsti  dal presente
          decreto con  l'indicazione  del  numero  complessivo  degli
          stampati  forniti a ciascuno di essi. La comunicazione deve
          essere fatta  per  iscritto  all'ufficio  dell'imposta  sul
          valore  aggiunto  nella  cui  circoscrizione  si  trova  il
          domicilio  fiscale  dell'acquirente  utilizzatore   o   del
          rivenditore autorizzato".
             "Art.  11 (Autorizzazioni). - L'autorizzazione di cui al
          primo  comma  dell'articolo  precedente  e'  rilasciata,  a
          seguito  di  apposita  istanza,  agli  esercenti tipografie
          iscritti nel registro delle camere di commercio,  industria
          ed  artigianato  o  nell'albo  delle  imprese  artigiane  a
          condizione che:
               a) non siano  sottoposti  a  procedimento  penale  per
          reati finanziari;
               b)  non  abbiano  riportato  condanne per reati di cui
          alla precedente lettera a);
               c) non abbiano commesso violazioni  alle  disposizioni
          che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto o alle norme
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978,
          n. 627, ovvero a quelle del presente decreto;
               d)  non siano sottoposti a procedure concorsuali e, se
          trattasi di societa' o enti, non si  trovino  in  stato  di
          liquidazione.
             Nel  caso  di  tipografie  gestite da societa' o enti le
          condizioni di cui alle lettere a) e b)  debbono  sussistere
          nei confronti dei legali rappresentanti.
             L'istanza deve essere corredata da:
              1)  certificato di iscrizione nel registro delle camere
          di commercio o nell'albo delle imprese artigiane;
              2) certificato  dei  carichi  pendenti  rilasciato  dai
          competenti organi dell'autorita' giudiziaria;
              3) certificato generale del casellario giudiziario;
              4)   certificato   rilasciato  dal  competente  ufficio
          dell'imposta sul valore aggiunto;
              5)  certificato  rilasciato   dalla   cancelleria   del
          tribunale competente.
             Gli  estremi  dell'autorizzazione devono essere indicati
          su ciascuno  stampato  unitamente  ai  dati  identificativi
          della tipografia.
             L'autorizzazione   e'  in  ogni  caso  revocata  qualora
          intervenga  condanna  definitiva  per  reati  finanziari  o
          vengano  accertate  violazioni  di  cui alla lettera c) del
          primo comma ovvero siano riscontrate irregolarita' o vi sia
          pericolo di abusi.
             Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d)  del
          primo  comma  e  degli  altri precedenti commi si applicano
          anche alle autorizzazioni alla rivendita degli  stampati  a
          norma del secondo comma dell'articolo precedente".
             "Art.  12  (Conservazione  dei documenti). - I documenti
          previsti dal  presente  decreto  devono  essere  conservati
          ordinatamente  dal  mittente  e  dal  destinatario  per  il
          periodo di tempo previsto  dall'art.  22  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          dal vettore per il  periodo  di  due  anni  dalla  data  di
          emissione dei documenti.
             E'   ammesso   l'impiego   di   sistemi  fotografici  di
          conservazione       secondo       modalita'       approvate
          dall'amministrazione finanziaria".
             - L'art. 6 del D.M. 20 ottobre 1982 sostituisce l'art. 7
          del D.M.  4 maggio 1981 con il seguente:
             "Art.  7.  -  Le  imprese  produttrici  degli oggetti di
          chiusura indicati nel quinto comma  dell'art.  1,  all'atto
          della  conferma  dell'accettazione  dell'ordine  di  cui al
          terzo e quarto comma dell'art. 4,  devono  annotare  su  un
          registro di lavorazione, appositamente istituito e tenuto a
          norma   dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni,  la  consistenza quantitativa e qualitativa,
          per le categorie e  classi  di  cui  all'allegata  tabella,
          dell'ordine stesso.
             Nel  registro  di  lavorazione  devono  altresi'  essere
          annotate le spedizioni o consegne  di  prodotti  effettuate
          sulla base di una nota di consegna che deve essere staccata
          da  un  apposito bollettario istituito e tenuto a norma del
          predetto art. 39.
             La nota di consegna deve essere redatta in tre esemplari
          e contenere le seguenti indicazioni:
               a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o
          domicilio  dei  soggetti  tra   i   quali   e'   effettuata
          l'operazione e del vettore;
               b)  natura e quantitativo, con indicazione di classe e
          categoria, dei beni consegnati o spediti;
               c) data e luogo  della  spedizione  o  della  consegna
          nonche' la denominazione;
               d)    estremi   dell'ordinativo   e   della   relativa
          autorizzazione rilasciata dal  competente  ufficio  imposta
          sul valore aggiunto.
             In  luogo della nota di consegna, puo' essere emesso uno
          dei  documenti  accompagnatori  previsti  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, purche'
          contenga le indicazioni di cui al precedente comma.
             All'atto  della  spedizione  consegna dei prodotti sopra
          indicati, l'impresa produttrice deve inviare  un  esemplare
          della  nota  all'ufficio  imposta sul valore aggiunto nella
          cui  circoscrizione  ha  il  domicilio  fiscale   l'impresa
          acquirente.
             Un'altro esemplare della nota e' trattenuto dall'impresa
          di cui al primo comma; il terzo esemplare deve accompagnare
          la  merce  dall'origine  al destino e deve essere esibito a
          qualsiasi richiesta degli organi di controllo.
             Un quarto esemplare della nota di consegna dovra' essere
          inviato dall'impresa commissionaria  a  quella  committente
          per le forniture effettuate ai sensi del precedente art. 3,
          ultimo comma.
             Agli  stessi  obblighi  ed  adempimenti  sono  tenuti le
          filiali, i depositi, le succursali e  simili  attraverso  i
          quali operano i fabbricanti di cui al primo comma.
             Le   imprese   imbottigliatrici  o  condizionatrici  dei
          prodotti di cui all'art. 1, qualora siano anche produttrici
          dei relativi oggetti di chiusura previsti dal quinto  comma
          del  medesimo  articolo  devono  istituire  un  registro di
          lavorazione, tenuto a norma dell'art. 39  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e
          successive modificazioni,  sul  quale  devono  annotare  la
          consistenza  quantitativa e qualitativa, per le categorie e
          classi  di  cui  all'allegata  tabella,  della   produzione
          bimestrale programmata, quale risulta dall'autorizzazione e
          dalle comunicazioni di cui ai commi primo e terzo dell'art.
          5.
             Le  annotazioni  previste  dal presente articolo, ove le
          esigenze  dell'impresa  lo   richiedano,   possono   essere
          effettuate in registri distinti".
             -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 39 del D.P.R.
          26 ottobre 1972, n. 633:
             "Art. 39 (Tenuta e  conservazione  dei  registri  e  dei
          documenti).  -  I  registri  previsti  dal presente decreto
          devono essere numerati e bollati ai  sensi  dell'art.  2215
          del  codice  civile, in esenzione dai tributi di bollo e di
          concessione governativa, e devono  essere  tenuti  a  norma
          dell'art.  2219  dello  stesso  codice. La numerazione e la
          bollatura  possono  essere  eseguite   anche   dall'ufficio
          dell'imposta   sul   valore  aggiunto  o  dall'ufficio  del
          registro. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o
          tabulati di macchine  elettro-contabili  secondo  modalita'
          previamente  approvate  dall'amministrazione finanziaria su
          richiesta del contribuente.
             I  contribuenti  hanno  facolta'  di   sottoporre   alla
          numerazione  e  alla bollatura un solo registro destinato a
          tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25,
          a condizione che nei registri  previsti  da  tali  articoli
          siano  indicati,  per  ogni  singola  annotazione, i numeri
          della pagina e della riga della corrispondente  annotazione
          nell'unico registro numerato e bollato.
             I registri, schedari e tabulati devono essere conservati
          ordinatamente   fino   a  quando  non  sia  stato  definito
          l'accertamento dell'imposta relativa all'anno solare cui si
          riferiscono e in ogni caso per non meno  di  cinque  e  non
          piu'  di  dieci anni successivi a quello in cui vi e' stata
          eseguita l'ultima annotazione. Per  lo  stesso  periodo  di
          tempo devono essere ordinatamente conservati le fatture, le
          bollette  doganali  e  gli  altri  documenti  previsti  dal
          presente  decreto.  E'   ammesso   l'impiego   di   sistemi
          fotografici  di conservazione secondo modalita' previamente
          approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del
          contribuente".