Art. 4. 
  1. Il numero di riferimento destinato ad individuare  il  documento
di accompagnamento,  attribuito  dall'organismo  competente  ai  fini
dell'art. 3, paragrafo 4 del regolamento CEE n. 2238/93, e' preceduto
dalle lettere IT. 
  2. Gli interessati provvedono direttamente  alla  compilazione  dei
documenti di  accompagnamento,  previa  timbratura,  da  parte  degli
uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi  o  dei
comuni competenti per territorio,  di  quelli  destinati  a  scortare
trasporti di prodotti condizionati in recipienti di  volume  nominale
superiore a 60 litri. 
  3. Gli enti che procedono alla  timbratura  devono  preventivamente
accertare che coloro che la richiedono  siano  titolari  di  uno  dei
registri di carico e  scarico  dei  prodotti  vitivinicoli  e  che  i
documenti di accompagnamento siano stati presi in carico nel registro
di carico degli stampati con le modalita' di cui all'art.  10,  comma
5, del decreto ministeriale 29 novembre 1978. 
  4. Nel caso che coloro i quali richiedono la timbratura  non  siano
titolari  di  un  registro  di  carico   e   scarico   dei   prodotti
vitivinicoli, i documenti di accompagnamento sono timbrati, compilati
ed eventualmente convalidati direttamente dagli enti  che  effettuano
la timbratura stessa. 
  5. Gli enti che procedono alla timbratura devono tenere un registro
sul quale devono annotare: il nome, la qualifica e l'indirizzo  delle
persone  fisiche  o  giuridiche  che  richiedono  la  timbratura  dei
documenti di accompagnamento, il numero  del  registro  di  carico  e
scarico ove questo sia  tenuto,  i  numeri  di  serie  dei  documenti
stessi, nonche' gli estremi della tipografia.  I  comuni  trasmettono
ogni trenta giorni agli uffici periferici  dell'Ispettorato  centrale
repressione frodi competenti per territorio, l'elenco  dei  documenti
d'accompagnamento che  hanno  timbrato  o  timbrato  e  compilato.  I
documenti, privi del timbro degli enti  abilitati  ad  emetterlo,  si
considerano non emessi. 
  6. I documenti d'accompagnamento timbrati ai sensi  del  precedente
comma 2 ed inutilizzati a seguito di  chiusura  di  attivita'  devono
essere presentati per l'annullamento, entro trenta giorni dalla  data
di cessazione dell'attivita', all'ufficio periferico dell'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  competente  per  territorio,  il  quale
redigera' apposito verbale. 
  7. E' vietata la cessione  a  qualsiasi  titolo  dei  documenti  di
accompagnamento. E'  tuttavia  consentita  la  prosecuzione  dell'uso
qualora trattasi di variazioni relative alla titolarita' dell'impresa
con continuazione dell'attivita' dell'azienda, quali le  successioni,
i subentri, le  modifiche  alla  forma  sociale  e  simili,  che  non
comportano sostanziali modifiche del nome o della ragione  sociale  e
dell'attivita' dell'utilizzatore,  purche'  tale  prosecuzione  venga
preventivamente  comunicata,  con  raccomandata   r.r.,   all'ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per
territorio. 
  8. I documenti d'accompagnamento devono recare,  in  aggiunta  alle
indicazioni previste dal regolamento CEE n. 2238/93  e  dal  presente
regolamento, l'orario di partenza, da annotarsi al momento in  cui  i
prodotti vengono consegnati al trasportatore,  nonche'  l'indicazione
in numeri ed in lettere del quantitativo dei prodotti trasportati.