Art. 6. 
  1. In alternativa alla convalida di  cui  al  precedente  articolo,
l'obbligato alla compilazione del  documento  d'accompagnamento,  non
prima di dodici ore dall'inizio del trasporto,  deve  procedere  alla
memorizzazione  del  documento  gia'  compilato  in  ogni  sua  parte
mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura. 
  2.  L'apparecchiatura  dovra'  stampigliare  sugli  esemplari   del
documento di accompagnamento di cui al comma 2 del precedente art. 5,
il  numero  di  matricola  dell'apparecchio   medesimo,   il   numero
progressivo della microfilmatura, la data e l'ora in cui si  effettua
quest'ultima e la quantita' del prodotto trasportato. 
  3.  L'uso  dell'apparecchiatura  di  cui  ai  precedenti  commi  e'
soggetto  a   preventiva   autorizzazione   dell'ufficio   periferico
dell'Ispettorato   centrale   repressione   frodi   competente    per
territorio, il quale accerta l'idoneita' dell'apparecchio e  pone  in
essere le cautele atte  ad  impedire  la  manomissione  della  stessa
apparecchiatura e del materiale memorizzato. L'apparecchiatura dovra'
essere  utilizzata  secondo  le  modalita'  impartite  per   iscritto
dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale  repressione  frodi
competente per territorio, il quale ritirera' in consegna  le  bobine
dei microfilms non appena usate, redigendo apposito verbale.