Art. 6. 1. In alternativa alla convalida di cui al precedente articolo, l'obbligato alla compilazione del documento d'accompagnamento, non prima di dodici ore dall'inizio del trasporto, deve procedere alla memorizzazione del documento gia' compilato in ogni sua parte mediante apparecchiatura automatica di microfilmatura. 2. L'apparecchiatura dovra' stampigliare sugli esemplari del documento di accompagnamento di cui al comma 2 del precedente art. 5, il numero di matricola dell'apparecchio medesimo, il numero progressivo della microfilmatura, la data e l'ora in cui si effettua quest'ultima e la quantita' del prodotto trasportato. 3. L'uso dell'apparecchiatura di cui ai precedenti commi e' soggetto a preventiva autorizzazione dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, il quale accerta l'idoneita' dell'apparecchio e pone in essere le cautele atte ad impedire la manomissione della stessa apparecchiatura e del materiale memorizzato. L'apparecchiatura dovra' essere utilizzata secondo le modalita' impartite per iscritto dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, il quale ritirera' in consegna le bobine dei microfilms non appena usate, redigendo apposito verbale.