Art. 7. 
  1. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertare
che il documento d'accompagnamento  sia  correttamente  compilato  in
tutte le sue parti. 
  2. Qualora tali indicazioni  non  siano  esatte,  il  trasportatore
iniziera' il trasporto solo dopo  che  sia  stato  redatto  un  nuovo
documento d'accompagnamento regolare. 
  3. Il responsabile della cantina destinataria del prodotto o un suo
delegato, all'atto della ricezione del prodotto e prima di  prenderlo
in carico nei prescritti registri, deve: 
    a)  accertare  la  regolarita'  del  trasporto  e  del  documento
d'accompagnamento,  in  particolare  per  quanto  attiene  la  natura
merceologica e la descrizione del prodotto; 
    b) verificare che il documento medesimo sia compilato in tutte le
sue parti.