Art. 7. 1. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertare che il documento d'accompagnamento sia correttamente compilato in tutte le sue parti. 2. Qualora tali indicazioni non siano esatte, il trasportatore iniziera' il trasporto solo dopo che sia stato redatto un nuovo documento d'accompagnamento regolare. 3. Il responsabile della cantina destinataria del prodotto o un suo delegato, all'atto della ricezione del prodotto e prima di prenderlo in carico nei prescritti registri, deve: a) accertare la regolarita' del trasporto e del documento d'accompagnamento, in particolare per quanto attiene la natura merceologica e la descrizione del prodotto; b) verificare che il documento medesimo sia compilato in tutte le sue parti.