Art. 8. 1. I registri di cui al regolamento CEE n. 2238/93 sono costituiti: a) da non oltre 50 fogli fissi, da compilarsi a mano, ovvero da schede contabili mobili; b) da non oltre 200 fogli in modulo continuo, da compilarsi a mano o con attrezzatura adeguata ad una contabilita' moderna. 2. In tutti i casi sopra previsti, i fogli devono essere preventivamente numerati e sono soggetti prima dell'uso alla vidimazione dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, competente per territorio.