Art. 8.
  1. I registri di cui al regolamento CEE n. 2238/93 sono costituiti:
    a) da non oltre 50 fogli fissi, da compilarsi a mano,  ovvero  da
schede contabili mobili;
    b)  da  non  oltre  200 fogli in modulo continuo, da compilarsi a
mano o con attrezzatura adeguata ad una contabilita' moderna.
  2.  In  tutti  i  casi  sopra  previsti,  i  fogli  devono   essere
preventivamente   numerati   e  sono  soggetti  prima  dell'uso  alla
vidimazione   dell'ufficio   periferico   dell'Ispettorato   centrale
repressione frodi, competente per territorio.