Art. 10. Asilo nido del Ministero della sanita' 1. Il Ministro della sanita' e' autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanita' fino al 30 giugno 1995. 2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 374 milioni per l'anno 1995, comprensivo di debiti pregressi ammontanti a lire 299 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.