Art. 10.
               Asilo nido del Ministero della sanita'
  1.  Il  Ministro  della sanita' e' autorizzato a corrispondere agli
aventi  diritto  le  somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo
nido del Ministero della sanita' fino al 30 giugno 1995.
  2.  All'onere  derivante  dal comma 1, valutato in lire 374 milioni
per  l'anno  1995,  comprensivo di debiti pregressi ammontanti a lire
299  milioni,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero   del   tesoro   per   l'anno  finanziario  1995,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
sanita'.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.