Art. 11. Strutture sanitarie militari 1. Sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in attesa del riordino delle Forze armate, il coniuge e i familiari in linea diretta del personale militare e civile dalla Difesa possono essere ricoverati, ovvero assistiti in regime di day-hospital, ovvero sottoposti ad accertamenti specialistici ambulatoriali nelle strutture militari, compatibilmente con i compiti istituzionali delle Forze armate. 2. Per tali prestazioni si applicano le norme vigenti per il Servizio sanitario nazionale senza alcun onere a carico di quest'ultimo. 3. Il Ministro della sanita', con propri decreti da emanare sentita la regione interessata e di concerto con il Ministro della difesa, accerta la rispondenza delle strutture della Sanita' militare ai requisiti richiesti dalla normativa vigente per il Servizio sanitario nazionale. 4. Sono abrogati gli articoli del regolamento per l'amministrazione e la contabita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, incompatibili con quanto previsto dal presente articolo.