Art. 11.
                    Strutture sanitarie militari
  1.  Sulla  base  di  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502, e successive modificazioni, e in attesa del
riordino  delle  Forze  armate,  il  coniuge  e  i familiari in linea
diretta  del  personale militare e civile dalla Difesa possono essere
ricoverati,  ovvero  assistiti  in  regime  di  day-hospital,  ovvero
sottoposti   ad   accertamenti   specialistici   ambulatoriali  nelle
strutture militari, compatibilmente con i compiti istituzionali delle
Forze armate.
  2.  Per  tali  prestazioni  si  applicano  le  norme vigenti per il
Servizio   sanitario   nazionale   senza  alcun  onere  a  carico  di
quest'ultimo.
  3. Il Ministro della sanita', con propri decreti da emanare sentita
la  regione  interessata  e di concerto con il Ministro della difesa,
accerta  la  rispondenza  delle  strutture  della Sanita' militare ai
requisiti richiesti dalla normativa vigente per il Servizio sanitario
nazionale.
  4. Sono abrogati gli articoli del regolamento per l'amministrazione
e  la  contabita'  degli  organismi  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno  1976, n. 1076, incompatibili con quanto previsto dal presente
articolo.