Art. 12.
                          Entrata in vigore
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 1 aprile 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  GUZZANTI, Ministro della sanita'
                                  MASERA,  Ministro  del  bilancio  e
                                  della programmazione economica
                                  SALVINI,  Ministro dell'universita'
                                  e   della   ricerca  scientifica  e
                                  tecnologica
                                  FRATTINI,  Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO