Art. 3. Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7, commi 1 e 7, dopo le parole: "province autonome" sono inserite le seguenti: "e la regione interessata"; b) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: "scientifica e tecnologica" sono inserite le seguenti: "e il Ministro del tesoro"; c) all'articolo 2, comma 3, lettera a), dopo le parole: "i criteri generali per il riconoscimento" sono inserite le seguenti: "a tempo indeterminato"; d) all'articolo 3, comma 1, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: "1) il consiglio di amministrazione, il cui presidente assume la legale rappresentanza dell'istituto; del consiglio fanno parte due rappresentanti della regione interessata; 2) il direttore generale, che assume le funzioni di amministratore delegato del consiglio di amministrazione. Egli e' nominato dal Ministro della sanita', d'intesa con il presidente della regione competente per territorio, nell'ambito di una terna proposta dal consiglio di amministrazione, composta di candidati scelti tra soggetti in possesso del titolo di studio e dei requisiti necessari per la nomina a direttore generale delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; 3) il collegio dei revisori, nominato dal Ministro della sanita', composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, due dal Ministro della sanita', fra i funzionari del Ministero, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, fra i funzionari del Ministero, ed uno dalla regione in cui ha sede l'istituto. Il collegio e' presieduto dal componente di nomina del Ministro del tesoro. Il rappresentante della regione deve possedere i requisiti di professionalita' richiesti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei revisori vigila sull'attivita' amministrativa dell'istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e puo' chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'istituto. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;"; e) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non puo' comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'. I contenuti di tale contratto sono fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il trattamento economico viene fissato dal Ministro della sanita', con proprio decreto, in base ai criteri indicati nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori spetta un'indennita' lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale. Ai presidenti di detti organi compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennita' fissata per gli altri componenti."; f) all'articolo 3, comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "fermo quanto disposto nel comma 1."; g) il comma 3 dell'articolo 3 e' abrogato; h) all'articolo 4, comma 1, le parole: "dalle disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "in analogia con"; i) il comma 2 dell'articolo 4 e' abrogato; l) al comma 3 dell'articolo 4 le parole: "la predetta disciplina viene adeguata - limitatamente al personale addetto alla ricerca -" sono sostituite dalle seguenti: "saranno disciplinate le modalita' di assunzione del personale presso gli istituti di diritto pubblico"; m) all'articolo 7, i commi 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti: "4. Restano ferme le funzioni del consiglio di amministrazione dell'istituto 'G. Gaslini' di Genova, la cui composizione, determinata ai sensi dello statuto, e' integrata con un rappresentante del Ministero della sanita' ed un rappresentante della regione Liguria. 6. Gli istituti, entro 90 giorni dalla emanazione del decreto di riconoscimento del carattere scientifico di cui al comma 1, adeguano i propri statuti e regolamenti; decorso tale termine, il Ministro della sanita' provvede, previa diffida, in via sostitutiva.".