Art. 3.
         Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
  1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7, commi 1 e 7, dopo
le  parole:  "province  autonome"  sono  inserite  le seguenti: "e la
regione interessata";
    b)  all'articolo  2,  comma  3,  dopo  le  parole: "scientifica e
tecnologica" sono inserite le seguenti: "e il Ministro del tesoro";
    c)  all'articolo  2,  comma  3,  lettera  a),  dopo le parole: "i
criteri generali per il riconoscimento" sono inserite le seguenti: "a
tempo indeterminato";
    d)  all'articolo 3, comma 1, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti
dai seguenti:
    "1)  il consiglio di amministrazione, il cui presidente assume la
legale  rappresentanza  dell'istituto;  del consiglio fanno parte due
rappresentanti della regione interessata;
    2)   il   direttore   generale,   che   assume   le  funzioni  di
amministratore  delegato  del  consiglio  di amministrazione. Egli e'
nominato dal Ministro della sanita', d'intesa con il presidente della
regione  competente per territorio, nell'ambito di una terna proposta
dal  consiglio  di  amministrazione, composta di candidati scelti tra
soggetti  in  possesso del titolo di studio e dei requisiti necessari
per  la  nomina  a direttore generale delle unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere;
    3) il collegio dei revisori, nominato dal Ministro della sanita',
composto  da  cinque  membri,  di  cui uno designato dal Ministro del
tesoro,  fra  i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, due
dal  Ministro  della sanita', fra i funzionari del Ministero, uno dal
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
fra  i  funzionari del Ministero, ed uno dalla regione in cui ha sede
l'istituto.  Il  collegio  e' presieduto dal componente di nomina del
Ministro del tesoro. Il rappresentante della regione deve possedere i
requisiti di professionalita' richiesti per l'iscrizione nel registro
dei   revisori   contabili.   Il   collegio   dei   revisori   vigila
sull'attivita'  amministrativa  dell'istituto e sull'osservanza delle
leggi,   verifica   la   regolare  tenuta  della  contabilita'  e  la
corrispondenza   del   rendiconto   generale  alle  risultanze  delle
scritture  contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative
variazioni  ed  assestamento  ed  informa  il controllo sugli atti ai
principi  contenuti  nell'articolo  2403  del  codice civile. Accerta
almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e puo' chiedere notizie
al   direttore  generale  sull'andamento  dell'istituto.  I  revisori
possono,  in  qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo;";
    e) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Il  rapporto  di  lavoro del direttore generale e' a tempo
pieno,   regolato   da   contratto   di  diritto  privato  di  durata
quinquennale,  rinnovabile,  e  non  puo' comunque protrarsi oltre il
settantesimo anno di eta'. I contenuti di tale contratto sono fissati
dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  e  successive  modificazioni.  Il  trattamento  economico viene
fissato  dal  Ministro della sanita', con proprio decreto, in base ai
criteri  indicati nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.  Ai  membri del consiglio di amministrazione e del collegio
dei  revisori  spetta  un'indennita' lorda pari al 10 per cento degli
emolumenti  del  direttore  generale.  Ai  presidenti di detti organi
compete  una  maggiorazione  pari  al  20  per  cento dell'indennita'
fissata per gli altri componenti.";
    f)  all'articolo  3,  comma  2, alla fine del primo periodo, sono
inserite le seguenti parole: "fermo quanto disposto nel comma 1.";
    g) il comma 3 dell'articolo 3 e' abrogato;
    h)  all'articolo 4, comma 1, le parole: "dalle disposizioni" sono
sostituite dalle seguenti: "in analogia con";
    i) il comma 2 dell'articolo 4 e' abrogato;
    l)  al comma 3 dell'articolo 4 le parole: "la predetta disciplina
viene  adeguata  - limitatamente al personale addetto alla ricerca -"
sono sostituite dalle seguenti: "saranno disciplinate le modalita' di
assunzione del personale presso gli istituti di diritto pubblico";
   m) all'articolo 7, i commi 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
   "4.  Restano  ferme  le  funzioni del consiglio di amministrazione
dell'istituto   'G.   Gaslini'   di   Genova,  la  cui  composizione,
determinata   ai   sensi   dello   statuto,   e'   integrata  con  un
rappresentante del Ministero della sanita' ed un rappresentante della
regione Liguria.
   6.  Gli  istituti, entro 90 giorni dalla emanazione del decreto di
riconoscimento  del carattere scientifico di cui al comma 1, adeguano
i  propri  statuti  e  regolamenti; decorso tale termine, il Ministro
della sanita' provvede, previa diffida, in via sostitutiva.".