Art. 4.
                           Guardia medica
 1.  Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a
quanto  previsto  dai  commi  5  e  7  dell'articolo  8  del  decreto
legislativo  7  dicembre  1992,  n.  502, come modificato dal decreto
legislativo  7 dicembre 1993, n. 517, per i servizi di guardia medica
ed  emergenza  territoriale,  istituiti  dalle  regioni  ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25  gennaio 1991, n. 41,
utilizzano  i  medici di guardia medica convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre
1978,  n.  833,  nonche'  i  medici  sostituti  di  guardia medica in
servizio  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto e gli
altri  sostituti  resi  necessari dalle carenze in particolari ambiti
territoriali, in attesa della organizzazione sul territorio nazionale
dei  servizi  di  emergenza  di  cui  al decreto del Presidente della
Repubblica  27  marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del  31  marzo 1992, e dei nuovi modelli organizzativi della medicina
di base.