Art. 4. Guardia medica 1. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dai commi 5 e 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per i servizi di guardia medica ed emergenza territoriale, istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, utilizzano i medici di guardia medica convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' i medici sostituti di guardia medica in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e gli altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali, in attesa della organizzazione sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dei nuovi modelli organizzativi della medicina di base.