Art. 5.
          Accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
nonche'  gli  enti  di  cui  all'articolo 4, comma 15, della legge 30
dicembre  1991,  n.  412,  sono  tenuti  a  procedere,  per quanto di
rispettiva  competenza,  entro il termine di 240 giorni dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto, alla predisposizione ed alla
approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia
sanitaria  di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.
  2.  Le  regioni  e le province autonome, nonche' gli enti di cui al
comma  1,  entro i trenta giorni successivi all'approvazione, inviano
al  CIPE  la  richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi
nei  programmi  di  cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67,  per  ottenere  la  relativa  autorizzazione a contrarre mutui da
parte del Ministero del tesoro.
  3.  Entro quindici giorni dalla data di richiesta del finanziamento
la  segreteria  del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai
fini della relativa deliberazione.
  4.  Sono  revocati  dal  CIPE  i finanziamenti relativi ai progetti
inclusi  nei  programmi  di  cui al citato articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, per i quali entro il termine di cui al comma 2 non
sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la
riallocazione   degli  stessi  finanziamenti  nell'ambito  del  piano
pluriennale  di  investimenti  di  cui  al  medesimo  articolo 20. La
ridestinazione  di  detti  finanziamenti,  quale  anticipazione sulla
successiva  quota,  a favore delle regioni, delle province autonome e
degli enti di cui al comma 1, i cui interventi sono in avanzato stato
di attuazione, e' effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della
sanita',  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome.
  5.  L'articolo  11  del  decreto-legge  24  novembre  1994, n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e'
abrogato.