Art. 7.
                      Formazione specialistica
          e riconoscimento titolo cittadini extracomunitari
  1.  Il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
tecnologica,  d'intesa  con  i  Ministeri della sanita' e del tesoro,
previa  verifica  oggettiva da parte del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanita'
delle  capacita'  recettive delle strutture universitarie e di quelle
convenzionate  con  le  universita',  puo'  autorizzare  le scuole di
specializzazione   in   medicina   e   chirurgia   ad  ammettere,  in
soprannumero,   medici   stranieri   laureati  in  Italia  che  siano
destinatari,  per  l'intera  durata del corso, di borse di studio dei
Governi  dei  rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o straniere,
riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono
aver  superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della
scuola. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, qualora le prove
siano state gia' effettuate, l'ammissione e' disposta direttamente.
  2.  Con  decreto  del  Ministero  della sanita', di concerto con il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sono riconosciuti i titoli abilitanti all'esercizio delle professioni
infermieristiche,   tecniche   e   della  riabilitazione,  conseguiti
all'estero  dai  cittadini  extracomunitari e dagli apolidi residenti
legalmente  in  Italia o autorizzati a soggiornare temporaneamente in
Italia.  Fino  a  quando  non  sara'  data  attuazione  agli  accordi
ratificati  con  la legge 29 dicembre 1994, n. 747, al riconoscimento
si  provvede ai sensi delle disposizioni della legge 8 novembre 1984,
n. 752.