Art. 8.
     Nomina direttori sanitari e amministrativi delle UU.SS.LL.
                     e delle aziende ospedaliere
  1.  Al  comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  come  modificato  dal decreto legislativo 7 dicembre
1993,  n. 517, nel quinto e settimo periodo sono soppresse le parole:
"che  non  abbia  compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e". Gli
incarichi  di  cui  al citato articolo non possono comunque protrarsi
oltre il compimento del settantesimo anno di eta'.
  2.  Al  quinto  periodo  del  comma  9  dell'articolo 3 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, la parola: "anche" e soppressa.
  3. L'incarico di direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale e
di   direttore   sanitario  dell'azienda  ospedaliera  potra'  essere
conferito  ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo in servizio
alla data del 31 dicembre 1994.
  4.  Fino  alla  pubblicazione  dell'elenco  dei candidati che hanno
superato  i  primi  esami  di idoneita' nazionale all'esercizio delle
funzioni  di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
30  dicembre  1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre  1993, n. 517, l'incarico di direttore sanitario dell'unita'
sanitaria  locale  e  di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera
potra'  essere conferito, rispettivamente, ad un coadiutore sanitario
o  ad  un  vice  direttore  sanitario,  che  siano  in possesso della
specializzazione   in   una   delle   discipline  comprese  nell'area
dell'igiene  e  di  una  anzianita'  di  servizio  di  sei anni nella
medesima  posizione  funzionale.  L'incarico  di  direttore sanitario
dell'unita'  sanitaria  locale  potra' inoltre essere conferito ad un
medico  appartenente  ad una posizione funzionale di livello apicale,
in  possesso  di  un  curriculum  comprovante  un  iter  formativo ed
esperienze professionali nel campo della programmazione o gestione di
servizi   sanitari.   L'incarico  di  dirigente  medico  di  presidio
ospedaliero  potra'  essere  conferito  al personale inquadrato nella
posizione   funzionale  di  vice  direttore  sanitario  che  presenti
maggiori  titoli  da valutare con i criteri previsti, per il relativo
concorso,  dal  decreto del Ministro della sanita' in data 30 gennaio
1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
51 del 22 febbraio 1982.
  5.  Gli  incarichi  di cui ai commi 3 e 4 cessano alla scadenza del
novantesimo  giorno  dalla  data  di  pubblicazione dell'elenco degli
idonei  e  comunque  non oltre 1 anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.