Art. 9.
                Modifiche alle norme di riordinamento
                     del Ministero della sanita'
 1.  Ferme  restando  le  attuali  dotazioni organiche, il numero dei
dipartimenti  di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo  30  giugno  1993, n. 266, e' elevato a cinque. Il numero
dei servizi previsti dallo stesso articolo 2, comma 1, lettera b), e'
ridotto  di una unita' rispetto a quelli individuati dall'articolo 5,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994,
n. 196.
  2. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata
in  vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, saranno rideterminati i compiti attribuiti ai
dipartimenti ed ai servizi del Ministero della sanita'.
  3.  Gli  oneri  relativi  al  trattamento  economico  del personale
comandato  dalle  regioni,  dalle  unita'  sanitarie  locali  e dalle
aziende  ospedaliere all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ai
sensi  dell'articolo  5,  comma  4, del decreto legislativo 30 giugno
1993,  n.  266, sono rimborsati annualmente dalla stessa Agenzia alle
predette  amministrazioni,  nel  limite  massimo  di lire 2 miliardi,
utilizzando  una  quota  di finanziamento erogata dal Ministero della
sanita'  per  tale  specifica  finalita',  in  aggiunta al contributo
ordinario,  a  carico  delle  disponibilita'  di cui all'articolo 12,
comma  2,  lettera  b),  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.