Art. 9. Modifiche alle norme di riordinamento del Ministero della sanita' 1. Ferme restando le attuali dotazioni organiche, il numero dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e' elevato a cinque. Il numero dei servizi previsti dallo stesso articolo 2, comma 1, lettera b), e' ridotto di una unita' rispetto a quelli individuati dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196. 2. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno rideterminati i compiti attribuiti ai dipartimenti ed ai servizi del Ministero della sanita'. 3. Gli oneri relativi al trattamento economico del personale comandato dalle regioni, dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sono rimborsati annualmente dalla stessa Agenzia alle predette amministrazioni, nel limite massimo di lire 2 miliardi, utilizzando una quota di finanziamento erogata dal Ministero della sanita' per tale specifica finalita', in aggiunta al contributo ordinario, a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.