Art. 10. Gestione governativa delle ferrovie della Sardegna 1. La gestione governativa delle ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e' prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.