Art. 11. Modificazione di norme discriminatrici nei confronti di titolari di patente di guida italiana 1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non e' consentito il superamento della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali."; b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "alla guida" sono inserite le seguenti: "e alla velocita'" ed e' soppresso l'ultimo periodo; c) al comma 5 dopo le parole: "limiti di guida" sono inserite le seguenti: "e di velocita'". 2. All'articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) e' soppresso l'ultimo periodo del comma 1; b) al comma 2 sono soppresse le parole: "degli autoveicoli e"; c) e' soppresso il comma 3. 3. Non sono punibili le infrazioni per violazione dell'articolo 117, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, vigente prima della data di entrata in vigore della modifica apportata dal presente articolo. 4. I possessori di ciclomotori gia' in circolazione debbono dotarsi entro il 31 marzo 1995 del contrassegno di identificazione di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.