Art. 11.
               Modificazione di norme discriminatrici
       nei confronti di titolari di patente di guida italiana
  1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
cosi'  come  modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
360, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "  2.  Per  i  primi  tre  anni  dal conseguimento della patente di
categoria  B  non e' consentito il superamento della velocita' di 100
km/h  per  le  autostrade  e  di  90  km/h  per le strade extraurbane
principali.";
    b)  al  comma 4, primo periodo, dopo le parole: "alla guida" sono
inserite  le  seguenti:  "e  alla velocita'" ed e' soppresso l'ultimo
periodo;
    c)  al comma 5 dopo le parole: "limiti di guida" sono inserite le
seguenti: "e di velocita'".
  2.  All'articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) e' soppresso l'ultimo periodo del comma 1;
   b) al comma 2 sono soppresse le parole: "degli autoveicoli e";
    c) e' soppresso il comma 3.
  3.  Non  sono  punibili  le infrazioni per violazione dell'articolo
117,  comma  5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi'
come  modificato  dal  decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  modifica
apportata dal presente articolo.
  4. I possessori di ciclomotori gia' in circolazione debbono dotarsi
entro  il  31  marzo  1995 del contrassegno di identificazione di cui
all'articolo  97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.