Art. 13.
                     Ferrovie dello Stato S.p.a.
  1.  Ai  fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 43, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, il trattamento relativo alla cessazione del
rapporto  di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio
1994  all'Opera  di  previdenza  e  assistenza per i ferrovieri dello
Stato  (OPAFS),  e' regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829. La
societa'  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a. subentra all'OPAFS anche nei
rapporti  attivi  e  passivi  di  cui  all'articolo  5 della legge 29
gennaio 1994, n. 87.