Art. 2.
    Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale
  1.  Al  fine  di  contribuire  al  risanamento  e allo sviluppo dei
trasporti  locali  ad impianti fissi di competenza statale esercitati
in  regime  di concessione o in gestione governativa, il Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione definisce con decreto da emanarsi di
concerto  con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate,
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
piani  finanziari  per  il  riassorbimento dei disavanzi di esercizio
rilevati al 31 dicembre 1993.
  2.  Sulla  base  dei  piani di cui al comma 1, le aziende esercenti
servizi   ferroviari   in   regime   di  concessione  o  in  gestione
governativa,  ad  esclusione  delle Ferrovie dello Stato S.p.a., sono
autorizzate   a  contrarre  mutui  decennali  per  la  copertura  dei
disavanzi  di  esercizio  di  cui  al  comma  1.  I relativi oneri di
ammortamento  per  capitale  ed  interessi sono a carico del bilancio
dello  Stato  nel  limite complessivo di lire 150 miliardi annue. Con
decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabiliti  le
procedure,  i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti
mutui.
  3.  I  proventi delle aziende esercenti i servizi di cui al comma 1
non  possono  essere  inferiori,  nell'anno 1995, al 35 per cento dei
costi  del  trasporto. Le aziende devono comunque conseguire entro il
31  dicembre  1995  un  miglioramento del rapporto tra i proventi e i
costi del trasporto, rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il
20  per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento
del  35  per  cento  e comunque tale per cui il suddetto rapporto sia
almeno pari al 15 per cento.
  4.   Per   le  aziende  per  le  quali  sia  accertato  il  mancato
conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi
del  trasporto  di  cui  al  comma  3,  e' sospesa l'erogazione delle
risorse finanziarie di cui al comma 2. La sospensione puo' valere per
un  massimo  di  due  anni.  Qualora  al termine di detto periodo sia
accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra
i  proventi  e  i  costi del trasporto, le aziende perdono il diritto
alle  risorse  finanziarie  che  in  tale  caso  sono  utilizzate per
consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza
delle aziende stesse.
  5.  A  decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 2 devono
conseguire  un  miglioramento annuale del rapporto tra i proventi e i
costi   del  trasporto  di  almeno  due  punti  percentuali  fino  al
raggiungimento del 35 per cento.
  6.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 2, 4
e  15,  del  comma  2 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi
annue  a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 810 miliardi,
rispettivamente  per  lire  660  miliardi  e per lire 150 miliardi, a
carico  degli  stanziamenti  iscritti  ai  capitoli 1668 e 1669 dello
stato  di  previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per   l'anno   1995,  e  corrispondenti  capitoli  per  gli  esercizi
successivi;  quanto  a  lire  90  miliardi,  mediante riduzione dello
stanziamento   iscritto   al   citato   capitolo  1669,  intendendosi
corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.