Art. 2. Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale 1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio rilevati al 31 dicembre 1993. 2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, le aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello Stato S.p.a., sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento per capitale ed interessi sono a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 150 miliardi annue. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le procedure, i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti mutui. 3. I proventi delle aziende esercenti i servizi di cui al comma 1 non possono essere inferiori, nell'anno 1995, al 35 per cento dei costi del trasporto. Le aziende devono comunque conseguire entro il 31 dicembre 1995 un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento e comunque tale per cui il suddetto rapporto sia almeno pari al 15 per cento. 4. Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di cui al comma 3, e' sospesa l'erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2. La sospensione puo' valere per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle risorse finanziarie che in tale caso sono utilizzate per consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza delle aziende stesse. 5. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 2 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del 35 per cento. 6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 2, 4 e 15, del comma 2 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 810 miliardi, rispettivamente per lire 660 miliardi e per lire 150 miliardi, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1668 e 1669 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 90 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al citato capitolo 1669, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.