Art. 3.
                    Interventi urgenti a sostegno
                  del trasporto marittimo pubblico
  1.  Al  fine di consentire il risanamento e un proficuo processo di
privatizzazione  delle  societa' del gruppo Finmare, sono autorizzati
gli  interventi  del  Ministro del tesoro di cui al comma 5 diretti a
ricapitalizzare  le  imprese  del gruppo Finmare operanti nel settore
dei   trasporti   marittimi  su  linee  merci  internazionali.  Detti
interventi  sono  subordinati alla presentazione al Parlamento, entro
il  30 aprile 1995, di un piano di riordino delle societa' del gruppo
Finmare  per  l'espressione  del  parere  da  parte delle commissioni
competenti  per materia prima dell'approvazione da parte dei Ministri
dei  trasporti  e  della  navigazione  e  del  tesoro.  Il  piano, da
sottoporre  alla  deliberazione del CIPE, deve essere approvato entro
il 31 maggio 1995.
  2.  Il  processo di privatizzazione di cui al comma 1 e' attuato in
conformita'  alle modalita' e alle procedure di cui agli articoli 1 e
2   del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
  3. Gli atti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore
della  legge  di conversione del presente decreto in violazione delle
disposizoni di cui al comma 2 sono nulli.
  4.  Il  piano di riordino di cui al comma 1 deve indicare i criteri
da seguire ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 2.
  5.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1, il Ministro del tesoro
assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle
rate  di  ammortamento  dei  mutui unitariamente contratti dal gruppo
Finmare    per   l'acquisizione   delle   risorse   occorrenti   alla
ricapitalizzazione  che  sono  corrisposte direttamente agli istituti
bancari  mutuanti.  Per tale scopo sono autorizzati limiti di impegno
decennale  di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, al
cui  onere  si  provvede  a  carico  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo  7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
  6.  Al  fine di assicurare alle imprese del gruppo Finmare operanti
nel  settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la
continuita'  nella  corresponsione  dei contributi anche per gli anni
1994-1996,  fermo  restando  il  complessivo  arco  quinquennale  del
periodo  concessivo  degli stessi, e' autorizzata la spesa di lire 43
miliardi  per  l'anno  1994,  lire  12  miliardi per il 1995 e lire 4
miliardi  per  il  1996,  cui si provvede a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo 3653 dello stato di previsione del Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione  per  l'anno  1994  e corrispondenti
capitoli per gli esercizi successivi.
  7.  I  contributi  di  cui  alla  legge  5 dicembre 1986, n. 856, e
all'articolo  3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito
dalla  legge  17  dicembre  1990,  n. 383, possono essere corrisposti
anche  in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal
1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi
a   prescindere   da   mezzi   e  strumenti  impiegati,  nonche'  dal
raggiungimento  dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio
d'intervento,   trattandosi  di  servizi  ancora  indispensabili  per
l'economia  nazionale.  Gli  importi  di sovvenzione per gli anni dal
1988  al  1993,  concessi  alle societa' di cui all'articolo 11 della
legge  5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione
definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno,
all'assetto  dei servizi indicati nei programmi quinquennali previsti
dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data indicata
nel relativo decreto.