Art. 4.
                      Trasporti rapidi di massa
  1.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione provvede al
coordinamento  degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge  22  dicembre  1986,  n.  910, e di quelli di cui alla legge 26
febbraio  1992,  n. 211, al fine di assicurare l'unitaria definizione
dei trasporti rapidi di massa.
  2.  Al  fine  di  cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della
navigazione  si  avvale  di  una  commissione  di  alta vigilanza. La
commissione  e'  nominata  con  decreto  del Ministro dei trasporti e
della  navigazione, che provvede altresi' a fissarne le modalita' per
il funzionamento, ed e' composta dai seguenti membri:
    a)  un  magistrato  amministrativo  o un avvocato dello Stato con
funzioni di presidente;
    b)  tre  dirigenti  generali  del Ministero dei trasporti e della
navigazione  -  Direzione  generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione;
    c)  un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per le aree urbane;
    d)  tre  esperti  in materia di trasporti dei quali uno designato
dall'Associazione  nazionale dei comuni italiani e un altro designato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. La commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da
quattro  componenti  nominati  dal  Ministro  dei  trasporti  e della
navigazione.
  4.  La  commissione  deve  ultimare l'esame dei progetti presentati
alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto utilizzando la
metodologia gia' predisposta dal soppresso Comitato interministeriale
per  la programmazione economica nel trasporto (CIPET), entro quattro
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto. La
commissione  sostituisce  quella  costituita con decreto del Ministro
dei trasporti del 20 luglio 1989 per la vigilanza sull'esecuzione dei
lavori  di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 22 dicembre 1986,
n.  910,  e  la  commissione  di  cui  all'articolo  6 della legge 26
febbraio 1992, n. 211, che conseguentemente sono soppresse.
  5.  I  compensi complessivi corrisposti ai membri della commissione
non possono superare l'ammontare di lire 300 milioni annue.