Art. 5.
                      Trasporti pubblici locali
  1.  E'  autorizzata,  a  carico  del  capitolo  7296 dello stato di
previsione  del Ministero dei trasporti per l'anno 1993 e dello stato
di  previsione  del  Ministero  dei trasporti e della navigazione per
l'anno  1994,  la  spesa  complessiva  di  lire  450  miliardi per la
concessione  di  contributi,  fino  al 95 per cento della spesa, alle
regioni  a  statuto  ordinario,  da  destinare  alle finalita' di cui
all'articolo  11,  quarto  comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151,
sulla base delle aliquote adottate per l'anno 1993 in sede di riparto
del  Fondo  nazionale trasporti, allo scopo prioritario di provvedere
all'acquisto  di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di trasporto
o  di  mezzi  di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali,
nonche'  a  fune  e  a cremagliera, e alla sostituzione degli autobus
destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni,
nel  rispetto  dei  limiti  alle emissioni fissati con il decreto del
Ministro   dell'ambiente  in  data  23  marzo  1992,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 77 del 1 aprile
1992.  Una  quota di tale disponibilita', pari a complessive lire 100
miliardi,  e'  destinata  all'acquisto  dei  mezzi  di  trasporto per
persone con ridotte capacita' motorie.
  2.  E'  autorizzata,  a  carico  del  capitolo  7296 dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno
1994,  la spesa complessiva di lire 175 miliardi da utilizzare per le
finalita'  e  con  le  modalita'  di  cui  al comma 1, fatte salve le
eccedenze risultanti dalle erogazioni gia' effettuate in applicazione
dei decreti-legge 5 ottobre 1993, n. 399, e 4 dicembre 1993, n. 498.
  3. Le Ferrovie in gestione governativa concorrono alla ripartizione
delle  provvidenze  previste  dall'articolo  10  della legge 8 giugno
1978, n. 297, anche ai fini del rinnovo del parco autobus.