Art. 6.
                             Interporti
  1.  In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti
di  cui  all'articolo  2  della  legge  4  agosto  1990, n. 240, come
modificato dal comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione
definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i  tempi e le
modalita'  per  la  presentazione  delle  domande per l'ammissione ai
contributi  di  cui  alla  citata  legge  n.  240  del  1990. Ai fini
dell'ammissione  ai  contributi  gli  interporti,  salvo  quelli gia'
previsti e disciplinati dalla convenzione di cui all'articolo 9 della
medesima  legge  n.  240 del 1990, dovranno corrispondere ai seguenti
requisiti:
    a)  dovranno  dar  vita  ad una rete che riequilibri la dotazione
interportuale  nazionale  in un contesto di rete logistica che faccia
riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi;
    b)  dovranno  essere  previsti nei rispettivi piani regionali dei
trasporti;
    c)  dovranno  svolgere  le  funzioni  e  i  servizi  di  cui alla
deliberazione  CIPET  del  7  aprile  1993, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;
    d)  dovranno  insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli
strumenti  urbanistici  vigenti, escludendo comunque le aree tutelate
dalla  convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle
zone  umide  di importanza internazionale, nonche' le aree sottoposte
ai  vincoli  di  cui  alle  leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno
1939,  n.  1497, e successive modificazioni. Sono altresi' escluse le
aree  individuate  come  meritevoli  di  tutela  dai piani paesistici
attuati  in  esecuzione  del  decreto-legge  27  giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
    e)  dovranno  insistere  su  aree  per  le  quali sia prevista la
presenza  di  una  infrastruttura ferroviaria intermodale e in cui si
sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori.
  2.  Per  l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni di
cui  agli  articoli  4  e  6  della legge 4 agosto 1990, n. 240, come
sostituiti dai commi 5 e 7.
  3.  All'articolo  2, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le
parole  da:  "gli interporti di primo e di secondo livello" fino alla
fine  del  comma,  sono sostituite dalle seguenti: "gli interporti di
rilevanza  nazionale  per  la  cui  definizione  si fa riferimento al
suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti".
  4. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' abrogato.
  5.  L'articolo  4  della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  4.  - 1. L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 e'
disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei
trasporti  e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori
pubblici  e  dell'ambiente.  I soggetti interessati all'ammissione ai
contributi dovranno, all'atto della domanda:
    a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del
7  aprile  1993,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14
maggio 1993;
    b)  avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di
societa' per azioni, non inferiore a due miliardi;
    c)   presentare   un   piano  finanziario  per  la  realizzazione
dell'opera  che,  oltre al contributo previsto dalla presente legge ,
preveda   il   maggior   apporto  possibile  di  altre  risorse  rese
disponibili   da   soggetti   pubblici  o  privati  interessati  alla
realizzazione dell'infrastruttura;
    d)  prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per
investimenti  complessiva  per  la quale il contributo previsto dalla
presente legge non superi il sessanta per cento dell'importo;
    e)  dichiarare  il  proprio  impegno  a presentare alle autorita'
competenti,  nel  caso  in cui sia prevista la sosta di automezzi che
trasportano  sostanze  pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area
interportuale  ai  fini  degli  adempimenti  previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del
Ministro  dell'ambiente  20  maggio  1991,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   n.  126  del  31  maggio  1991,  nonche'  dai  successivi
provvedimenti in materia.
   2.  Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare,
dal  preventivo di spesa , dal piano finanziario dell'infrastruttura,
nonche'  dalla  valutazione di impatto ambientale, effettuata secondo
le modalita' previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27
giugno  1985,  e  da  uno  studio specifico sugli effetti indotti dai
flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto".
  6.  L'articolo  5  della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 5. - 1. Nella convenzione di cui all'articolo 4 devono essere
previsti:
    a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;
    b)  la procedura per l'accertamento della validita' tecnica della
progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari
di  adduzione  alla  infrastruttura  primaria, e della esecuzione dei
lavori in corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi;
    c)  i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto
disposto dall'articolo 6;
    d)  l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli
oneri di costruzione;
    e)    l'assunzione,    da   parte   dei   soggetti   interessati,
dell'esercizio;
    f)  i  criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei
servizi  resi  dagli  interporti,  secondo i principi di economicita'
della gestione.
   2.  Alla  convenzione  deve  essere  allegato lo studio di impatto
ambientale".
  7.  L'articolo  6  della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  6.  - 1. I soggetti di cui all'articolo 4 sono autorizzati a
contrarre  mutui  con istituti di credito speciale o sezioni autonome
autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di
lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di
lire  250  miliardi  per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno
1991  e  di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le
quote  di  mutuo  non contratte in ciascun anno possono esserlo negli
esercizi successivi.
   2.  A  favore dei soggetti ammessi ai contributi, il Ministero dei
trasporti  e della navigazione puo' concedere un contributo in misura
non  superiore  al  60 per cento dell'importo complessivo della spesa
per investimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
   3.  Per  le finalita' di cui al presente articolo sono autorizzati
limiti  di  impegno  quindicennali  a  carico  dello  Stato di lire 5
miliardi  per  il  1989,  25 miliardi per il 1990, 10 miliardi per il
1991, 15 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993".
  8.  All'articolo 7 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: "I
soggetti  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 3" sono sostituite dalle
seguenti: "I soggetti di cui all'articolo 4".
  9.  L'articolo  8  della legge 4 agosto 1990, n. 240, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  8.  -  1.  Ai  fini della localizzazione della realizzazione
delle  opere  finalizzate  alla  costruzione  e  alla  gestione degli
interporti  di cui alla presente legge, qualora non abbia provveduto,
attraverso  il  proprio piano regolatore generale e con variante allo
stesso,   l'amministrazione  comunale  competente,  si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo  81  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616, o, in alternativa, secondo gli
indirizzi   del  piano  generale  dei  trasporti,  le  norme  di  cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142".
  10.  All'articolo  10  della  legge  4  agosto  1990,  n. 240, sono
soppresse le parole: "o concessionarie".