Art. 7.
     Visite mediche periodiche di accertamento della persistenza
 dell'idoneita' psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati
                            aeronautici.
  1.  A  decorrere  dal  1  agosto 1994 e fino al 31 dicembre 1995 le
visite  mediche  di  seconda  e  terza  classe intese ad accertare la
persistenza  dell'idoneita' psico-fisica per i titolari di licenze ed
attestati aeronautici possono essere effettuate, oltre che presso uno
degli  istituti  medico  legali dell'Aeronautica militare, presso uno
degli  uffici  di  sanita'  marittima  ed  aerea  del Ministero della
sanita', servizio assistenza sanitaria al personale navigante, ovvero
presso  un  medico  militare  dell'Aeronautica  militare  o un medico
specializzato  in  medicina aeronautica, spaziale o sportiva anche se
sprovvisti  della  prevista autorizzazione ministeriale. In ogni caso
le visite dovranno svolgersi in conformita' ai requisiti psico-fisici
fissati   dall'Organizzazione  dell'Aviazione  civile  internazionale
(OACI).  Gli  organi  sanitari  o  i  sanitari  che  hanno  proceduto
all'accertamento      dell'idoneita'      psico-fisica     rilasciano
all'interessato  un certificato attestante l'idoneita', ovvero la non
idoneita',   in   duplice   copia,   una  delle  quali  e'  trasmessa
dall'interessato,   con   lettera   raccomandata,  al  Ministero  dei
trasporti  e  della  navigazione  - Direzione generale dell'aviazione
civile,  entro sette giorni dal rilascio. Il certificato e' documento
valido ai fini del rinnovo delle licenze e degli attestati.