Art. 12.
                      Organizzazione dei lavori
  1. Il Ministro dirige e coordina i lavori della seduta. Il Ministro
puo' delegare ad un consigliere la presidenza della seduta.
  2. Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono discussi  secondo
l'ordine  contenuto  nell'avviso  di convocazione. All'inizio di ogni
seduta puo' comunque essere richiesta l'inversione o la anteposizione
degli argomenti posti all'ordine del giorno da uno dei  membri  della
Consulta.  L'inversione  ha luogo ove la proposta sia approvata dalla
maggioranza dei consiglieri presenti.
  3. Le votazioni per l'espressione di parere e  la  formulazione  di
proposte  sono  valide  se  vi  abbia  preso parte la maggioranza dei
componenti in carica della Consulta.
  4. Le deliberazioni sono adottate  con  il  voto  favorevole  della
maggioranza dei presenti.
  5.  Per  il  lavoro istruttorio o di studio e di approfondimento di
temi specifici, la Consulta puo' costituire nel suo  ambito  appositi
gruppi  di  lavoro  che  si  riuniscono, di norma, in occasione delle
sedute.
  6. Il verbale della seduta e' redatto  in  forma  sintetica  da  un
consigliere  designato  di  volta  in  volta  dal  Ministro o dal suo
delegato.
  7. Ciascun componente ha diritto di far  registrare  a  verbale  il
proprio   dissenso   o   l'astensione   dalla   discussione   e  alle
deliberazioni  adottate.   Eventuali   osservazioni   devono   essere
formulate per iscritto o verbalmente in questa sede.