Art. 2. Rappresentanti delle universita' 1. Per l'elezione dei rappresentanti delle universita' e' costituito un collegio unico nazionale. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito ai rettori nonche' ai professori, ai ricercatori, e al personale tecnico ed amministrativo in servizio presso le universita' e gli istituti alla data delle elezioni. 2. L'elezione avviene per liste concorrenti, presentate al Ministero da 50 elettori almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni, nelle quali sono raggruppati i candidati con l'indicazione del cognome e nome e del numero progressivo. Non e' ammessa l'inclusione in piu' di una lista. Ogni lista deve essere corredata da certificati comprovanti il possesso dei requisiti dei candidati, rilasciati dall'universita' e istituto di appartenenza. 3. Le liste, controfirmate dai candidati per accettazione, sono trasmesse dal Ministero alle universita' che dovranno renderle pubbliche almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni. 4. Ogni elettore puo' esprimere un solo voto di preferenza. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto in assoluto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista di appartenenza; nel caso di parita' di voti, prevale la maggiore anzianita' di servizio e, a parita' di anzianita' di servizio, prevale la maggiore eta'. 5. Il rappresentante eletto resta in carica per l'intera durata della Consulta, sempreche' mantenga la propria posizione di ruolo.