Art. 2.
                  Rappresentanti delle universita'
  1.  Per  l'elezione  dei  rappresentanti   delle   universita'   e'
costituito un collegio unico nazionale. L'elettorato attivo e passivo
e'  attribuito ai rettori nonche' ai professori, ai ricercatori, e al
personale tecnico ed amministrativo in servizio presso le universita'
e gli istituti alla data delle elezioni.
  2.  L'elezione  avviene  per  liste  concorrenti,   presentate   al
Ministero  da  50  elettori  almeno  trenta  giorni  prima della data
fissata per le votazioni, nelle quali sono  raggruppati  i  candidati
con l'indicazione del cognome e nome e del numero progressivo. Non e'
ammessa  l'inclusione  in  piu'  di una lista. Ogni lista deve essere
corredata da certificati comprovanti il possesso  dei  requisiti  dei
candidati, rilasciati dall'universita' e istituto di appartenenza.
  3.  Le  liste,  controfirmate  dai candidati per accettazione, sono
trasmesse  dal  Ministero  alle  universita'  che  dovranno  renderle
pubbliche  almeno  cinque  giorni  prima  della  data  fissata per le
elezioni.
  4. Ogni  elettore  puo'  esprimere  un  solo  voto  di  preferenza.
Risultano  eletti  i  candidati  che  abbiano ottenuto in assoluto il
maggior  numero   di   voti,   indipendentemente   dalla   lista   di
appartenenza;  nel  caso  di  parita'  di  voti,  prevale la maggiore
anzianita' di servizio  e,  a  parita'  di  anzianita'  di  servizio,
prevale la maggiore eta'.
  5.  Il  rappresentante  eletto  resta in carica per l'intera durata
della Consulta, sempreche' mantenga la propria posizione di ruolo.