Art. 4. Formazione degli elenchi 1. Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo, il Ministero predispone gli elenchi degli aventi titolo, trasmettendoli almeno tre mesi prima della data fissata per le elezioni, alle universita' che li renderanno pubblici mediante affissione all'albo del rettorato e delle facolta' almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni. Avverso la formazione degli elenchi e' data facolta' di opposizione, entro dieci giorni dalla data di pubblicizzazione, al Ministero che adotta le conseguenti decisioni entro i successivi quindici giorni. 2. Gli elenchi devono contenere a fianco di ciascun nominativo uno spazio libero sul quale l'elettore, prima di esprimere il voto, appone la propria firma.