Art. 2. Disposizioni in materia di collocamento 1. Nei casi di assunzioni nominative e di quelle con passaggio diretto ed immediato da un'azienda all'altra, in luogo della richiesta preventiva alla sezione circoscrizionale per l'impiego, il datore di lavoro ha facolta' di inviare alla sezione medesima, entro dieci giorni dall'assunzione, ovvero entro cinque giorni dall'assunzione per i rapporti di lavoro la cui durata e' inferiore a dieci giorni lavorativi, una comunicazione contenente l'indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, nonche' gli altri elementi richiesti dalla vigente normativa e la dichiarazione, sotto la sua responsabilita', di avere effettuato l'assunzione medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La facolta' di assunzione nominativa e di quella con passaggio diretto ed immediato da un'azienda all'altra e' estesa, con le stesse modalita', ai datori di lavoro del settore agricolo. 2. La comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' effettuata entro dieci giorni dall'assunzione. 3. In caso di omessa o tardiva comunicazione prevista ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore riservatario non assunto e non puo' avvalersi della comunicazione sostitutiva di cui al comma 1 per nuove assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi. 4. Al terzo comma, numero 6), dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "con non piu' di tre dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "con non piu' di quindici dipendenti"; al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "piu' di dieci dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "piu' di quindici dipendenti". 5. La commissione provinciale per la manodopera agricola puo' deliberare che ai datori di lavoro del settore agricolo con la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale sia consentita l'assunzione diretta fino a cinque lavoratori. 6. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, l'applicabilita' dei contratti a termine e' estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato che esplica mansioni di tipo professionale e dipendente da societa' di servizi o studi professionali per attivita' da svolgere sia sul territorio nazionale che all'estero. 7. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie. Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, e' eliminata la commissione regionale per l'impiego. All'articolo 23, comma 4, del predetto decreto n. 487 del 1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' per quelle del personale delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, da assumere con contratto di diritto privato a termine.". 8. Gli importi delle sanzioni amministrative previste al comma 3 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 9. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, puo' attribuire al predetto personale i poteri ispettivi necessari all'assolvimento dei servizi di vigilanza per l'applicazione delle normative in materia di lavoro.