Art. 2.
               Disposizioni in materia di collocamento
  1.  Nei  casi  di  assunzioni  nominative e di quelle con passaggio
diretto   ed  immediato  da  un'azienda  all'altra,  in  luogo  della
richiesta  preventiva alla sezione circoscrizionale per l'impiego, il
datore  di lavoro ha facolta' di inviare alla sezione medesima, entro
dieci    giorni   dall'assunzione,   ovvero   entro   cinque   giorni
dall'assunzione per i rapporti di lavoro la cui durata e' inferiore a
dieci  giorni  lavorativi, una comunicazione contenente l'indicazione
del  nominativo  del  lavoratore  assunto,  la  data dell'assunzione,
nonche'  gli  altri  elementi  richiesti dalla vigente normativa e la
dichiarazione,  sotto  la  sua  responsabilita',  di avere effettuato
l'assunzione  medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti di
legge. La facolta' di assunzione nominativa e di quella con passaggio
diretto ed immediato da un'azienda all'altra e' estesa, con le stesse
modalita', ai datori di lavoro del settore agricolo.
  2.  La comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della
legge  29  aprile  1949,  n.  264,  e'  effettuata entro dieci giorni
dall'assunzione.
  3.  In caso di omessa o tardiva comunicazione prevista ai commi 1 e
2,  il  datore  di  lavoro  e'  soggetto  al pagamento della sanzione
amministrativa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile
1949,  n.  264,  come  sostituito  dall'articolo  26  della  legge 28
febbraio  1987, n. 56. Il datore di lavoro che assume senza osservare
l'obbligo  di  cui  all'articolo  25, comma 1, secondo periodo, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e' soggetto al pagamento della sanzione
amministrativa  da  lire  cinquecentomila a lire tre milioni per ogni
lavoratore  riservatario  non  assunto  e  non  puo'  avvalersi della
comunicazione  sostitutiva  di  cui  al  comma 1 per nuove assunzioni
effettuate nei dodici mesi successivi.
  4.  Al  terzo  comma,  numero  6),  dell'articolo 11 della legge 29
aprile  1949,  n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, le
parole:  "con  non  piu'  di  tre  dipendenti"  sono sostituite dalle
seguenti:  "con non piu' di quindici dipendenti"; al comma 1, secondo
periodo,  dell'articolo  25  della  legge  23 luglio 1991, n. 223, le
parole:  "piu'  di  dieci dipendenti" sono sostituite dalle seguenti:
"piu' di quindici dipendenti".
  5.  La  commissione  provinciale  per  la  manodopera agricola puo'
deliberare  che  ai  datori  di  lavoro  del  settore agricolo con la
qualifica  di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo
principale   sia   consentita  l'assunzione  diretta  fino  a  cinque
lavoratori.
  6. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n.
56,  e  successive  modificazioni,  l'applicabilita'  dei contratti a
termine e' estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato
che  esplica  mansioni di tipo professionale e dipendente da societa'
di  servizi  o  studi professionali per attivita' da svolgere sia sul
territorio nazionale che all'estero.
  7.  Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della
legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  al  fine di realizzare una piu'
efficiente  azione  amministrativa  in  materia di collocamento, sono
dettate   disposizioni  modificative  delle  norme  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  345,  intese  a
semplificare   e   razionalizzare   i   procedimenti   amministrativi
concernenti  gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce  dei  datori  di  lavoro,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  9  maggio  1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del
Presidente  della  Repubblica  18 aprile 1994, n. 346. Il decreto del
Presidente  della  Repubblica  e'  emanato,  entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche
con  il  concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di
entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente della Repubblica e
comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data
di  entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia
delle  norme  recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo
IV   e  l'allegata  tabella  dei  criteri  per  la  formazione  delle
graduatorie.  Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  608,  e'  eliminata  la commissione
regionale  per  l'impiego.  All'articolo  23,  comma  4, del predetto
decreto  n. 487 del 1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonche'  per quelle del personale delle agenzie per l'impiego di cui
all'articolo  24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, da assumere con
contratto di diritto privato a termine.".
  8.  Gli  importi  delle sanzioni amministrative previste al comma 3
sono   versati   su  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione
dell'entrata  dello  Stato  per  essere  riassegnati al capitolo 1176
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
  9.  In  attesa  della  piena  attuazione  del riordino degli uffici
periferici  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, il
personale  dei  nuclei  dell'Arma  dei carabinieri in servizio presso
l'ispettorato  provinciale  del  lavoro  dipende, funzionalmente, dal
capo  dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal
comandante  del  reparto  appositamente  istituito  e  operante  alle
dirette  dipendenze  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  il  quale, con proprio decreto, puo' attribuire al predetto
personale  i  poteri ispettivi necessari all'assolvimento dei servizi
di vigilanza per l'applicazione delle normative in materia di lavoro.