Art. 7. Disposizioni finali 1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995" e le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1995"; all'articolo 18, comma 1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo" sono soppresse. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: "del Ministro del lavoro e della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con il Ministro del tesoro.". La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e' ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno. 2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, il personale degli enti di cui all'elenco A puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le opzioni esercitate entro il 31 marzo 1995 si intendono prive di effetto ove non espressamente confermate entro il 30 aprile 1995." e al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto.". 3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalita' di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11. 4. Le somme erogate dalla Comunita' europea quali contributi per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo. 5. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle vecchie autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante e' rinviata al 31 dicembre 1995. 6. La scadenza del termine per il rilascio prioritario delle autorizzazioni di cui all'articolo 24, comma 9, lettere a) e b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, e' rinviata al 31 dicembre 1996. 7. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: "ha effetto dal 1 gennaio 1994." da ultimo sostituite dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, con le parole: "ha effetto dal 1 febbraio 1995.", sono ulteriormente sostituite dalle seguenti: "ha effetto dal 1 luglio 1995.".