Art. 7.
                         Disposizioni finali
  1.  Al  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le
seguenti  modifiche:  all'articolo  16, il comma 7 e l'ultimo periodo
del  comma  14,  sono  soppressi;  all'articolo 16, comma 14, secondo
periodo,  le  parole:  "30  settembre  1994"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "31  marzo  1995"  e  le  parole:  "31 dicembre 1994" sono
sostituite  dalle  seguenti: "30 giugno 1995"; all'articolo 18, comma
1,  le  parole:  "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del
decreto  medesimo"  sono  soppresse.  All'articolo  3,  comma  3, del
decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n. 479, dopo le parole: "del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale" sono aggiunte le
seguenti:   ",   di   concerto  con  il  Ministro  del  tesoro.".  La
rappresentanza  di  parte  datoriale  nel  consiglio  di  indirizzo e
vigilanza  dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  per i dipendenti
dell'Amministrazione  pubblica  (INPDAP),  fissata  in  dodici membri
dall'articolo  3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479,  e'  ripartita  tra  due rappresentanti delle regioni, due delle
province,  uno  dei  comuni  ed  uno  delle  aziende  speciali di cui
all'articolo  23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero
del  lavoro  e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro
ed uno del Ministero dell'interno.
  2.  All'articolo  5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
il  comma  1  e'  sostituito  dal seguente: " 1. Entro tre mesi dalla
stipulazione  del primo contratto collettivo di lavoro e comunque non
oltre  il 31 dicembre 1995, il personale degli enti di cui all'elenco
A  puo'  optare  per  la  permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si
applicano  le  norme  della  legge  24  dicembre  1993, n. 537, e del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni.  Le  opzioni  esercitate  entro  il  31  marzo 1995 si
intendono  prive di effetto ove non espressamente confermate entro il
30  aprile  1995."  e al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "Il
dipendente   addetto   all'ufficio   legale   dell'ente  all'atto  di
trasformazione  in  persona  giuridica privata, conserva l'iscrizione
nell'apposito  elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino
a  quando  duri  il  rapporto  di  lavoro  e  la  collocazione presso
l'ufficio legale predetto.".
  3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della
legge  31  gennaio  1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale,  istituito  ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si
interpreta  come  destinato  alle  finalita' di promozione e sviluppo
della cooperazione previste al medesimo articolo 11.
  4. Le somme erogate dalla Comunita' europea quali contributi per le
finalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.  236,  ed  assegnate  sullo stato di previsione del
Ministero   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  qualora  non
impegnate  nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo
in  quello  successivo.  Le  somme  stanziate sul capitolo 8032 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale  non  impegnate  in  ciascun  esercizio  finanziario potranno
esserlo  fino  al  terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul
capitolo  4101  dello  stato di previsione del Ministero del lavoro e
della   previdenza   sociale   non  impegnate  in  ciascun  esercizio
finanziario potranno esserlo in quello successivo.
  5.  La  scadenza  del  termine  per la comunicazione delle scelte e
delle  notizie  di  cui  all'articolo  19,  comma 11, del decreto del
Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 4 giugno
1993,  n. 248, ai fini della conversione delle vecchie autorizzazioni
per  l'esercizio  del  commercio ambulante e' rinviata al 31 dicembre
1995.
 6.  La  scadenza  del  termine  per  il  rilascio  prioritario delle
autorizzazioni  di cui all'articolo 24, comma 9, lettere a) e b), del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 giugno 1993, n. 248, e' rinviata al 31 dicembre 1996.
  7. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
21  aprile  1993, n. 124, le parole: "ha effetto dal 1 gennaio 1994."
da  ultimo sostituite dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 28
dicembre  1994,  n.  723,  con  le parole: "ha effetto dal 1 febbraio
1995.", sono ulteriormente sostituite dalle seguenti: "ha effetto dal
1 luglio 1995.".