Art. 2.
  1.  Le  autorizzazioni  alle  forniture  destinate  alle zone della
Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette  al  controllo  delle  forze
serbo-bosniache,  rilasciate dal Ministero del commercio con l'estero
in conformita'  alle  determinazioni  del  Comitato  istituito  dalla
risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 724/91,
sono  valide,  ove del caso, anche per l'utilizzo dei fondi congelati
in base all'articolo 6 del regolamento n. 2471/94 e per  le  connesse
operazioni  bancarie,  nonche'  per il trasporto delle relative merci
per via aerea o marittima.
  2. Le deroghe ai  divieti  previste  dal  regolamento  n.  2471/94,
diverse  da quelle di cui al comma 1, possono essere disposte secondo
la procedura prevista dall'articolo  4  del  decreto-legge  6  giugno
1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355.