Art. 4.
  1.  Ad  eccezione delle disposizioni concernenti l'estinzione delle
garanzie rese inesigibili dall'applicazione  dell'embargo,  le  altre
disposizioni   emanate   dallo   Stato   italiano  in  esecuzione  di
risoluzioni del Consiglio di sicurezza  delle  Nazioni  Unite  e  dei
regolamenti  approvati  dal  Consiglio  dei  Ministri delle Comunita'
europee, recanti misure di embargo nei  confronti  di  Stati  esteri,
cessano di avere efficacia dalla data in cui le misure sono revocate;
nel  caso  di sospensione di queste ultime, l'efficacia resta sospesa
fino  alla  data  del  loro  ripristino.  Della  cessazione  e  della
sospensione e' data apposita comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.