Art. 4. 1. Ad eccezione delle disposizioni concernenti l'estinzione delle garanzie rese inesigibili dall'applicazione dell'embargo, le altre disposizioni emanate dallo Stato italiano in esecuzione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dei regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee, recanti misure di embargo nei confronti di Stati esteri, cessano di avere efficacia dalla data in cui le misure sono revocate; nel caso di sospensione di queste ultime, l'efficacia resta sospesa fino alla data del loro ripristino. Della cessazione e della sospensione e' data apposita comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.