Art. 6. 1. Al personale militare di cui all'articolo 5 e' attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale impiegato nei territori dell'ex-Jugoslavia. A tal fine l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 100% dell'assegno di lungo servizio all'estero. Allo stesso personale viene altresi' attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti. 2. Al personale militare di cui all'articolo 5, qualora impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di cattivita' o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattivita' o di dispersione e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianita'. 3. In caso di decesso del personale militare di cui all'articolo 5 per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione a Mostar, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita' dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. 4. Al personale militare di cui all'articolo 5 si applica il codice penale militare di pace. 5. Potranno essere utilizzati, ove compatibili con le effettive necessita', materiali approvvigionati ma non impiegati per lo svolgimento della missione umanitaria in Somalia, di cui al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, che potranno poi essere ceduti gratuitamente all'Amministrazione europea di Mostar per le esigenze della missione e delle forze di polizia locali, ove si rendesse necessario.