Art. 6.
  1.  Al  personale militare di cui all'articolo 5 e' attribuito, con
decorrenza  dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla
data  di  rientro  nel  territorio stesso, il trattamento di cui agli
articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la
diaria    spettante    al    personale    impiegato   nei   territori
dell'ex-Jugoslavia.   A   tal   fine  l'indennita'  speciale  di  cui
all'articolo 3 della citata legge n. 642 del 1961 viene fissata nella
misura  del  100%  dell'assegno  di  lungo  servizio all'estero. Allo
stesso   personale   viene   altresi'   attribuito   il   trattamento
assicurativo   di   cui   alla   legge   18   maggio  1982,  n.  301,
ragguagliandosi  il  massimale  assicurativo  minimo  al  trattamento
economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.
  2.   Al   personale   militare   di  cui  all'articolo  5,  qualora
impossibilitato  a prestare servizio perche' in stato di cattivita' o
disperso,  continua  ad essere attribuito il trattamento economico ed
assicurativo  di  cui  al  comma  1, nonche' lo stipendio e gli altri
assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato
di  cattivita'  o  di dispersione e' computato per intero ai fini del
trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianita'.
  3.  In caso di decesso del personale militare di cui all'articolo 5
per  causa  di  servizio,  connesso all'espletamento della missione a
Mostar, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In
caso  di invalidita' dello stesso personale per la medesima causa, si
applicano  le  norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di
cui  al  testo  unico  delle  norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti  civili  e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente   della   Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092.  Tali
trattamenti  previsti  per  i  casi  di  decesso  e di invalidita' si
cumulano  con  quello  assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la
speciale  elargizione  e  con  l'indennizzo  privilegiato aeronautico
previsti,  rispettivamente,  dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal
regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5
agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei
limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
  4. Al personale militare di cui all'articolo 5 si applica il codice
penale militare di pace.
  5.  Potranno  essere  utilizzati,  ove compatibili con le effettive
necessita',   materiali  approvvigionati  ma  non  impiegati  per  lo
svolgimento   della   missione  umanitaria  in  Somalia,  di  cui  al
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   551,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, che potranno poi
essere ceduti gratuitamente all'Amministrazione europea di Mostar per
le  esigenze  della  missione e delle forze di polizia locali, ove si
rendesse necessario.